ISSN 2385-1376
Testo massima
L’autorizzazione allo scioglimento dei contratti pendenti è il provvedimento adottato all’esito di un procedimento che si svolge nel contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti, sentito il parere del Commissario Giudiziale e si fonda sulla disamina di tutta la documentazione necessaria alla verifica della fondatezza della domanda di scioglimento.
La disciplina di cui all’articolo 169 bis l. fall.. è applicabile anche al concordato con riserva, nell’ambito del quale può essere chiesta non solo la sospensione dei contratti in corso di esecuzione ma anche lo scioglimento, con la precisazione che, in quest’ultimo caso, il debitore dovrà fornire una adeguata disclosure volta a produrre elementi di valutazione per consentire il sindacato dell’autorità giudiziaria ed il diritto di difesa del contraente in bonis.
Questo è il principio enunciato dalla Corte di Appello di Milano, con il decreto del 4 febbraio 2015, Pres. Buono – Est. Monica Fagnoni, in tema di scioglimento dei contratti in corso d’esecuzione nel concordato con riserva.
In accoglimento della domanda di concordato preventivo con riserva proposta da Alfa, il Tribunale di Busto Arstizio, ha autorizzato con decreto lo scioglimento dei contratti della medesima società. Avverso il succitato decreto ha proposto reclamo Beta, fideiussore per l’adempimento delle obbligazioni dipendenti da un contratto di leasing, avente ad oggetto un impianto di cogenerazione, per i seguenti motivi: 1) contraddittorietà del decreto in relazione all’ammissibilità dell’autorizzazione allo scioglimento dei contratti nella fase preconcordataria; 2) inammissibilità della domanda di scioglimento del contratto ex art. 169 bis l. fall. presentata in sede di concordato in bianco; 3) mancata valutazione sulla convenienza della dismissione dell’impianto di cui al contratto di locazione finanziaria. Nel costituirsi Alfa ha chiesto il rigetto del reclamo, con conferma del provvedimento impugnato; Gamma ha chiesto l’accoglimento del reclamo e, in ogni caso, l’inefficacia della dichiarazione dello scioglimento del contratto de quo, con decorrenza degli effetti dalla data di emissione del decreto di ammissione alla procedura dal Tribunale di Busto Arsizio e non da quella della pubblicazione della domanda di Concordato Preventivo.
La Corte di Appello di Milano, giudice del reclamo, ha preliminarmente esaminato la doglianza relativa all’inammissibilità della domanda di scioglimento del contratto ex art. 169 bis l. fall. nell’ipotesi di concordato in bianco e, comunque, in carenza di un’anticipazione di quello che sarebbe stato il contenuto della proposta e del piano, con riferimento specifico ai contratti da sciogliersi, prospettazione questa essenziale ai fini della formulazione del giudizio sul nesso di funzionalità tra istanza e proposta, nella prospettiva maggiormente satisfattiva per i creditori.
L’art. 169 bis. Comma 1, l. fall. sancisce “Il debitore nel ricorso di cui all’articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta“.
Il Decreto Crescita (art. 33 D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134) ha novellato la disciplina del concordato al fine di incentivare il ricorso alla procedura concordataria. In questa prospettiva si colloca l’introduzione dell’art. 169 bis l. fall., con l’attribuzione al debitore in crisi del diritto ad essere autorizzato dal Tribunale o dal Giudice delegato, a seconda delle fasi , alla sospensione (per non più di 60 giorni) o allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione, ogni qualvolta la prosecuzione degli stessi possa essere particolarmente onerosa, in una prospettiva di continuità aziendale, oltre che dannosa per tutti i creditori. L’interesse dei singoli creditori è pertanto sacrificabile in una prospettiva funzionale e strumentale alla realizzazione del disegno concordatario, salvo il riconoscimento ai creditori in bonis del diritto ad un indennizzo, nella misura del risarcimento del danno per inadempimento, soddisfatto in “moneta concorsuale”, come credito anteriore al concordato.
La giurisprudenza maggioritaria, formatasi in materia di regolazione dei contratti pendenti nella procedura del Concordato con riserva, ha ritenuto senz’altro applicabile l’art. 169 bis l. fall. alle ipotesi di Concordato cd. prenotativo. L’art 169 bis l. fall. opera un richiamo generalizzato all’art. 161 l. fall. che disciplina unitariamente, sotto la rubrica “Domanda di concordato”, le diverse modalità di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato (definitivo o in bianco), differenziazione quest’ultima da considerarsi indifferente rispetto alla scelta di politica legislativa operata in materia di interventi ablativi o sospensivi sui rapporti contrattuali pendenti in corso di procedura.
La Corte di Appello di Milano ha considerato, in via di principio, ammissibile anche uno scioglimento dei contratti in corso di esecuzione nella fase preconcordataria e non solo una sospensione degli stessi. Il debitore, in tali casi, ha un preciso obbligo di disclosure, finalizzato a fornire all’autorità giudiziaria ed ai contraenti gli elementi di valutazione sufficienti ai fini rispettivamente dell’autorizzazione e dell’esercizio del diritto di difesa, indispensabili in assenza di un piano completo.
Nel caso di specie, il Tribunale di Busto Arsizio, nel contraddittorio dei contraenti, sentito il parere del Commissario Giudiziale, ha autorizzato lo scioglimento dei contratti, quale scelta maggiormente favorevole al ceto creditorio, alla luce dei documenti e degli atti già prodotti dal debitore ed all’esito di una comparazione e di un bilanciamento dei diversi interessi coinvolti (il sacrificio sofferto dal contraente in bonis ed il beneficio per la massa dei creditori), condotti nella prospettiva delle finalità del concordato stesso. La Corte di Appello di Milano non manca di sottolineare il carattere invasivo dell’autonomia negoziale dell’intervento ablativo ex art. 169 bis l. fall.. ma ha considerato perfettamente aderente agli scopi del caso l’autorizzazione dello scioglimento di un contratto di leasing, avente ad oggetto un impianto in passato inutilizzato e nel futuro inutilizzabile, in ragione del mutamento delle strategie, che ha liberato la società Alfa dal versamento del canone mensile di 27.000,00 euro a fronte dei quali non vi sarebbe stata alcuna utilità.
Infine, la Corte ricorda che lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione non retroagisce né alla data di presentazione della domanda di concordato con riserva né alla data della sua pubblicazione nel registro delle imprese, bensì dalla data della richiesta di autorizzazione, sì che i diritti maturati nel frattempo avranno natura prededotta in quanto crediti sorti per effetti di ordinaria amministrazione legalmente compiuti ex art. 161, comma 7, l. fall.
Per tutti i motivi suesposti, la Corte di Appello di Milano ha rigettato il reclamo e per l’effetto ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in accoglimento della domanda ex art. 169 bis l. fall..
Testo del provvedimento
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