In materia di concordato fallimentare la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, per cui l’adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura fallimentare equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione del ritardo, rispetto ai tempi ordinari del fallimento, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme spettanti; ne deriva che, una volta determinata in misura percentuale l’entità di tale perdita, la partecipazione al voto dei creditori privilegiati, ai sensi della L. Fall., art. 124, comma 4, resta determinata entro la detta misura e non si estende all’intero credito munito di rango privilegiato.
Questo il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 22045 del 31 ottobre 2016 in tema di concordato fallimentare.
Nella fattispecie in questione, una società dichiarata fallita avanzava una proposta di concordato fallimentare avente ad oggetto il pagamento rateale dei crediti privilegiati con liquidazione degli interessi.
Il Tribunale negava, tuttavia l’omologazione, ritenendo viziata la procedura, e la Corte di Appello rigettava il susseguente reclamo.
I Giudici di merito avevano ritenuto, infatti, non omologabile la proposta di concordato, in quanto il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati sarebbe stato da considerare come equivalente ad una soddisfazione non integrale del diritto vantato. La procedura sarebbe stata dunque inficiata sia dalla mancata partecipazione dei creditori privilegiati alle operazioni di voto, sia dalla mancanza della relazione giurata di un professionista così come previsto a norma dell’art. 124, comma 3, L.F..
La società fallita proponeva ricorso per Cassazione, eccependo, in particolare, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 124 L.F. e dell’art. 127 L.F..
L’art. 124, comma 3, L.F. statuisce, come noto, che la proposta di concordato fallimentare può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista.
L’art. 127, comma 4, L.F. prevede in combinato disposto con l’art. 124, comma 3, L.F. che, in questo caso, i creditori privilegiati debbano essere considerati chirografari ed ammessi al voto per la parte residua del credito.
La Cassazione osservava, in proposito, che la regola generale in materia di concordato è quella della liquidazione non dilazionata dei privilegiati, donde il pagamento con tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura è da considerare equivalente ad una soddisfazione non integrale in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi normali, con il quale i creditori avrebbero invece potuto immediatamente disporre delle somme di loro spettanza.
La Cassazione rilevava, dunque, la correttezza del ragionamento sostenuto dalle Corti territoriali in ordine all’impossibilità di assimilare il pagamento integrale ed immediato al pagamento integrale, ma dilazionato, ancorché accompagnato dalla corresponsione degli interessi.
Ad avviso degli ermellini, tuttavia, i creditori privilegiati devono essere considerati come chirografari e devono poter partecipare al voto sulla proposta di concordato per la parte non integralmente soddisfatta in ossequio a quanto previsto dall’art. 124, comma 3, L.F. ed art. 127, comma 4, L.F..
La Cassazione, invece, rigettava la tesi sostenuta dai giudici di merito relativa alla necessità della relazione giurata del professionista nel caso di pagamento integrale ma rateizzato.
La relazione ex art. 124, comma 3, L.F. è infatti obbligatoria allorquando sia indispensabile stabilire il valore di mercato da attribuire ai beni o ai diritti soggetti alla causa di prelazione, al fine di assicurare che la soddisfazione del creditore avvenga in misura pari o superiore a quanto sarebbe ottenibile dalla liquidazione del bene o del diritto.
I giudici di legittimità, evidenziavano, all’uopo, che la relazione non assume alcuna rilevanza nel caso in cui la proposta di concordato preveda un pagamento dilazionato, in quanto la misura del soddisfacimento non è legata al valore di mercato dei beni.
La Cassazione, infine, provvedeva a censurare le conclusioni dei giudici di merito che non avevano accordato l’omologazione della proposta in ragione della riscontrata, mancata partecipazione al voto dei creditori privilegiati, malgrado la presenza di un unico creditore munito di privilegio, destinatario della proposta di pagamento con dilazione.
La Suprema Corte, rilevato che, nonostante il creditore avesse partecipato al voto in veste di chirografario, anziché per la quota chirografaria del credito privilegiato, quest’ultimo era stato comunque messo nelle condizioni di poter esprimere il proprio voto, anche contrario, rispetto alla proposta di concordato, accoglieva il ricorso, cassando con rinvio il decreto impugnato.
Per approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL GIUDICE DI MERITO DEVE VALUTARE NECESSARIAMENTE LA PERDITA ECONOMICA ALLA LUCE DELLA RELAZIONE GIURATA
Sentenza Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Ceccherini – Rel. Di Virgilio 02-09-2016 n. 17461
CONCORDATO PREVENTIVO: I CREDITORI PRIVILEGIATI POSSONO ESSERE PAGATI CON DILAZIONE
A CONDIZIONE CHE IL SODDISFACIMENTO NON SIA INFERIORE A QUELLO REALIZZABILE SUL RICAVATO IN CASO DI LIQUIDAZIONE
Sentenza |Corte di Cassazione, Sezione Prima | 26-09-2014 | n.20388 | Autore: avv. Francesco Cocchi
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