ISSN 2385-1376
Testo massima
La proposta di concordato fallimentare ex art. 124 L.F. precede la nomina del professionista da parte del Tribunale ai fini della determinazione del valore di mercato dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
La funzione dello stimatore è infatti quella di valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta concordataria il che, presuppone, che la proposta sia già in essere e che non debba invece seguire alla nomina del professionista.
È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Firenze, nella persona del presidente dott. Emanuele Riviello, che con il decreto depositato il 25/3/2014, ha emesso un’interessante pronuncia in materia di procedura di concordato fallimentare e nomina del professionista designato dal Tribunale.
Nel caso di specie, una società di investimento proponeva reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Firenze, con il quale era stata respinta l’istanza di nomina di un professioni-sta ex art 124 L.F. richiesta dalla stessa reclamante nell’ambito di una proposta di concordato fallimentare.
Come noto, l’art. 124 L.F disciplina un’ipotesi di cessazione del fallimento tramite la proposta di concordato (per il soddisfacimento di tutti i creditori ammessi al passivo) e la possibilità per i creditori muniti di privilegio di non esser soddisfatti integralmente sempreché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni come indicato nella relazione giurata dell’esperto nominato dal Tribunale.
Orbene è proprio dalla lettura della detta norma (in linea con quanto previsto dall’art.160 LF, in materia di concordato preventivo), che emerge la volontà del legislatore di far precedere la proposta di concordato alla designazione da parte del Tribunale dell’esperto stimatore.
La volontà è chiara ed evidente, ossia far precedere la nomina dell’esperto alla formulazione della proposta e tanto, sia al fine di evitare nomine che possano avere funzione meramente esplorativa, sia al fine di evitare l’istanze di nomina volte esclusivamente ad acquisire conoscenza di dati relativi alla procedura che dovrebbero, invece, rimanere riservati.
Del resto, osserva la Corte, il proponente ben può ottenere i dati contabili e finanziari attraverso l’acquisizione di notizie al GD il quale ha la facoltà di autorizzare il curatore (con le opportune cautele per il mantenimento della riservatezza) a fornire le informazioni utili e necessarie per la predisposizione del detto progetto.
I Giudici alla luce delle dette motivazioni, hanno respinto il reclamo e condannato la reclamante al pagamento delle spese di giudizio affermando a chiare lettere il principio per cui la designazione dello stimatore è successiva alla predisposizione di una proposta di concordato.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 224/2014