Provvedimento segnalato dall’Avv. Roberto Boccagna del Foro di Napoli Nord
In relazione ad una proposta di concordato fallimentare contemplante la cessione di un credito al creditore privilegiato a fronte dell’immediata caducazione delle garanzie, l’effetto solutorio della cessione del credito – con la liberazione di ogni garanzia e l’immediata cancellazione delle ipoteche e dei privilegi da parte del creditore ipotecario e privilegiato – nuocerebbe alla conservazione delle garanzie del creditore, al pari della liberazione dei coobligati. Il tutto in considerazione del disposto dell’articolo 135 secondo comma 136 L.F., terzo comma, e 137 L.F. a norma del quale “accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.
In tema di concordato fallimentare può assumersi che la valutazione di convenienza spetta al ceto creditorio in uno alla fattibilità del piano e che il tribunale sia 1) garante della trasparenza della procedura, accertando eventuali atti di frode gli atti con valenza decettiva ed in generale la condotta della debitrice di tipo abusivo, in violazione del principio di buona fede; 2) verifichi, in ogni caso, la manifesta inidoneità del piano a perseguire i propri obiettivi.
Questi i principi di diritto affermati dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pres. Quaranta – Rel. Di Salvo, con il decreto n. 3070 del 26 febbraio 2021.
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