Nel concordato fallimentare non si prevede una percentuale fissa di soddisfacimento dei creditori. Invero, si è chiarito, sia pure in relazione al concordato preventivo con cessione dei beni, che non rientra nell’ambito del controllo sul giudizio di fattibilità, esercitabile dal giudice, un sindacato sull’aspetto pratico-economico della proposta, e quindi sulla correttezza della indicazione della misura di soddisfacimento percentuale offerta dal debitore ai creditori.
La causa della procedura di concordato, infatti, che l’indicazione di una percentuale di soddisfacimento dei creditori da parte del debitore possa in qualche modo incidere sull’ammissione del concordato.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scaldaferri – Rel. D’Orazio, con l’ordinanza n. 15047 dell’11 maggio 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONCORDATO FALLIMENTARE: la valutazione di convenienza spetta al ceto creditorio
Il Tribunale deve essere garante della trasparenza della procedura
Decreto | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pres. Quaranta – Rel. Di Salvo | 26.02.2021 | n.3070
CONCORDATO FALLIMENTARE VALIDO ANCHE SE IL CURATORE NON RILEVA LE INCONGRUENZE DELLA PROPOSTA
I CREDITORI POSSONO COMUNQUE VALUTARE LA SITUAZIONE DEBITORIA DELL’IMPRESA E L’ATTIVO REALIZZABILE
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 29.10.2013 | n.24359
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