ISSN 2385-1376
Testo massima
In difetto di istanza di fallimento, va pronunciata solo l’improcedibilità del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo in cui il debitore, alla scadenza del termine concesso ex art.161 VI co lf, ometta il deposito della domanda ex art. 182 bis lf nel termine assegnato dal Tribunale.
Allorquando sia concessa la proroga del termine ex art.161 VI co lf nella sua misura massima (giorni 60), tale potere deve ritenersi consumato, con conseguente impossibilità dell’ulteriore proroga, anche nell’ ipotesi in cui il termine complessivamente assegnato sia inferiore alla misura massima consentita dall’ art.161 lf (giorni 120 prorogabili “di non oltre sessanta giorni”).
Questi i principi espressi dal Tribunale di Terni, Giudice relatore Presidente dott.ssa Paola Vella, con decreto del 16/09/2013 nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, poi, dichiarata improcedibile.
E’ accaduto che la società debitrice aveva chiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito della proposta, del piano e della documentazione ex art.161 VI co lf.
Il Tribunale aveva concesso termine ex art.161 VI co lf per il deposito della domanda di omologa dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis lf, disponendo i relativi obblighi informativi.
Successivamente, il ricorrente aveva chiesto una proroga, di seguito concesso nella misura massima di giorni 60.
Prima della scadenza del termine così prorogato, il ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un ulteriore termine, non inferiore a 60 giorni, per poter procedere al completamento dell’iter procedimentale avviato, in attesa di poter stipulare con gli uffici finanziari competenti la transazione fiscale, l’accordo di ristrutturazione definitivo.
Il Tribunale, ripercorse le fasi salienti della procedura in esame, e preso atto del mancato deposito della domanda ex art. 182 bis lf nel termine assegnato, ha rilevato, in primis, come, sebbene il termine complessivamente assegnato sia inferiore alla misura massima consentita dall’ art.161 lf (giorni 120 prorogabili “di non oltre sessanta giorni”), il potere di proroga nella fattispecie in esame si debba ritenere consumato nella sua misura massima (giorni 60), con conseguente impossibilità dell’ulteriore proroga.
Il Tribunale, poi, in difetto di istanza di fallimento, ha ritenuto dover pronunciare la sola improcedibilità del ricorso ex art. 161 VI co lf, con il conseguente effetto impeditivo su eventuali ulteriori istanze infrabiennali, ex art.161 IX co lf.
Muovendo da tali principi, il Tribunale ha dichiarato improcedibile la procedura di concordato con riserva ex art 161 VI co lf.
Testo del provvedimento
TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Paola Vella, Presidente rel.
Dott.ssa Simona Tordelli, Giudice
Dott. ssa Barbara Di Giovannantonio, Giudice
ha emesso il seguente
DECRETO
Premesso
– che con ricorso depositato in data 20.2.2013 l’impresa individuale “AR. G.“, con sede in Narni (TR), Omissis, ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito della proposta, del piano e della documentazione, ex art.161 co. 6 L.Fall. (n. 1/13 R.C.P.);
– che il ricorso è stato in pari data ritualmente comunicato al P.M. e al Registro delle Imprese;
– che, ritenuta insufficiente la documentazione allegata alla domanda, con decreto del 5.3.2013 il Collegio ha convocato il debitore all’udienza dell’11.3.2013, per l’eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art.162 co. 2 L.Fall.;
– che all’udienza dell’11.3.2013 il debitore ha prodotto certificazione di cancelleria attestante la non pendenza di istanze di fallimento ed un certificato camerale storico aggiornato (ai fini del presupposto del non avere il debitore presentato, nel biennio precedente, analoga istanza cui non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato o l’omologazione di un accordo di ristrutturazione), ottenendo termine di giorni 10 per il deposito dei bilanci, poi effettivamente prodotti in data 21.3.2013;
– che con decreto del 29.3.2013 il Tribunale, ritenuta la ritualità della domanda, la propria competenza territoriale (ex art.161 co. 1 L.Fall.), la sufficienza della documentazione allegata (ex art.161 co. 6 L.Fall.), la ricorrenza dei presupposti soggettivi (ex art.1 co. 2 L.Fall.) e oggettivi (ex art.160 ult.co. L.Fall.), il difetto della condizione impeditiva ex art.161 co. 9 L.Fall. (tale non essendo stata reputata l’improcedibilità di un pregresso ricorso ex art.182-bis co. 6 L.Fall., in data 9.3.2012), ha concesso termine ex art.161, co. 6 L.Fall. fino al 10.5.2013 per il deposito della preannunziata domanda di omologa dell’accordo di ristrutturazione ex art.182 bis L.Fall., disponendo contestualmente appositi obblighi informativi;
– che con istanza del 10.5.2013 il ricorrente, rappresentando il breve tempo avuto a disposizione dall’attestatore (nominato il 9.4.2013) e la necessità di completare la bozza di accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, allegata all’istanza, ha chiesto una proroga di giorni 60 e, contestualmente, l’autorizzazione a contrarre un finanziamento non inferiore ad 300.000,00 (da istituto finanziario o bancario o privato);
– che con provvedimento del 15.5.2013 il Tribunale, tenendo conto di aver originariamente concesso un termine inferiore al massimo consentito (stante la dichiarazione del debitore, nella memoria integrativa del 21.3.2013, di essere “in procinto di definire l’odierno procedimento“), ha concesso la proroga nella misura massima di giorni 60, contestualmente rigettando la richiesta di autorizzazione a contrarre un finanziamento, per insussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 182 quinquies, co. 1, L.Fall.;
– che in data 8.7.2013, prima della scadenza del termine così prorogato (9.7.2013), lo stesso ricorrente ha richiesto l’assegnazione “di un ulteriore ultimo termine, non inferiore a giorni 60, per poter procedere al completamento dell’iter procedimentale avviato in attesa di poter stipulare con gli uffici finanziari competenti la transazione fiscale, l’accordo di ristrutturazione definitivo e della definitiva relazione di ragionevolezza e attuabilità del piano di ristrutturazione a firma dell’esperto“;
– che con decreto del 16.7.2013 il Tribunale ha convocato il debitore in camera di consiglio ai sensi dell’art.162, co. 2, L.Fall., con avviso anche al P.M. in sede nonché alle sedi locali di Agenzia delle Entrate, Inail, Inps ed Equitalia Centro spa;
-. che all’udienza del 2.9.2013 è comparso il ricorrente Ar. G. personalmente, assistito dal legale (avv. omissis) e dal professionista attestatore (dott. omissis), riportandosi all’istanza di proroga e comunque rimettendosi alla valutazione del Tribunale;
Ritenuto:
– che con memoria del 29.8.2013 l’Agenzia delle Entrate di Terni ha formalizzato il proprio “parere negativo alla proposta di accordo di ristrutturazione del debito prodotta, ex art. 182 bis L.F., in data 9.07.2013, dalla ditta individuale Ar. G.” per le seguenti ragioni: 1) si tratta della quinta proposta formulata, a partire dal 15.11.2010; 2) le precedenti proposte non hanno trovato accoglimento per imprecisione, lacunosità e incompletezza dell’ipotesi transattivi e della documentazione di corredo; 3) l’ultima proposta è stata consegnata il 9.7.2013, allo scadere del termine concesso dal Tribunale, per di più dopo che era stata disposta “ex art.182 bis comma 4 L.F., la sospensione del pignoramento immobiliare posto in essere da Equitalia il 12.12.2012 su fabbricati appartenenti alla ditta”; 4) il credito erariale, certificato con prot. n. 43428 del 22.08.2013, è pari ad 2.008.884,92; 5) la percentuale di pagamento offerta per i crediti erariali chirografari è inferiore a quella offerta agli altri creditori chirografari, in contrasto con l’art. 182 bis comma 6 L.F.; 6) le condizioni offerte sono assolutamente generiche e le stesse conclusioni del professionista attestatore sono formulate in termini probabilistici; 7) l’unica certezza è la quota di crediti esigibili contabilizzati per 157.548,00, non essendo stati indicati i presunti interessati e le pretese trattative per l’acquisto del patrimonio immobiliare;
– che, anche a prescindete dal merito delle censure svolte dal principale creditore, in rito va ribadito che, sebbene il termine complessivamente assegnato dal tribunale sia inferiore alla misura massima consentita dall’art.161 co. 6 L.Fall. (giorni 120 prorogabili “di non oltre sessanta giorni“), tuttavia il potere di proroga deve ritenersi consumato nella sua misura massima (giorni 60), con conseguente impossibilità dell’ulteriore proroga richiesta, peraltro ancora una volta “in misura non inferiore a sessanta giorni”, a riprova della inconcludenza dell’attività sinora posta in essere dal debitore;
– che in mancanza del deposito della domanda ex art.182 bis L.Fall. nel termine assegnato dal Tribunale, il debitore è stato ritualmente convocato in camera di consiglio ai sensi dell’art.162 co. 2 L.Fall.;
– che, in difetto di istanza o richiesta di fallimento da parte dei creditori o del P.M., va pronunciata solo l’improcedibilità del ricorso ex art.161 co. 6 L.Fall., con il conseguente effetto impeditivo su eventuali ulteriori istanze infrabiennali, ex art.161 co. 9 L.Fall.;
PQM
Visti gli artt.161, co. 6 e 162, co. 2, L.Fall.
Dichiara improcedibile la procedura di concordato preventivo con riserva, ex art. 161 co. 6 L.Fall., proposta dall’impresa individuale “AR. G.”, con sede in Narni (TR), omissis, con ricorso depositato in data 20.2.2013;
MANDA
alla cancelleria per le comunicazioni di rito, compresa la comunicazione del presente
provvedimento al registro delle Imprese, per l’annotazione.
Terni, 16.9.2013 IL PRESIDENTE est.
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Numero Protocolo Interno : 554/2013