Testo massima
Il Tribunale di
Rovigo, con ordinanza del 7 ottobre 2014, ha affermato che, anche a fronte di
una domanda di concordato in bianco, può essere autorizzato lo scioglimento dei
contratti nel concordato in bianco, anche nel caso in cui vi sia stata
unilaterale e parziale esecuzione.
Ai fini di una
migliore comprensione dell’ iter logico- argomentativo che ha indotto tale
organo giudicante a pervenire alla suddetta conclusione, preliminare è l’
analisi di alcune disposizioni legislative.
L’ art. 169 bis,
1 co., L.F. sancisce che “Il debitore nel
ricorso di cui all’articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il
decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai
contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su
richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per
non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta”.
Alla base della
decisione del Tribunale di Rovigo, vi è un primo argomento di carattere
formale:
l’ art. 169 bis
nel disciplinare lo scioglimento dei contratti, stabilisce che il debitore può
fare istanza di scioglimento ” nel ricorso
di cui all’ art. 161 L.F”.
Ebbene, è noto
che l’ art. 161 L.F. disciplina qualsiasi tipologia di concordato, essendo, non
a caso, rubricato” Domanda di concordato”
e a nulla rilevano le modalità di presentazione in esso previste.
Il Tribunale di
Rovigo, quindi, al pari di altre pronunce giurisprudenziali ( Corte di Appello
di Genova, 10 febbraio 2014; Tribunale di Genova, 4 novembre 2013; Tribunale di
Treviso 18 luglio 2014),ritiene ammissibile la richiesta di scioglimento o
sospensione dei contratti anche nel concordato in bianco, poiché il generico
richiamo di cui all’ art. 169 bis all’ art. 161 L.F., è espressione del fatto
che esso trova applicazione a prescindere che il debitore abbia presentato
domanda di concordato ” pieno“, ex
art. 161,1 co., L.F., o domanda di concordato ” in bianco”, ex art. 161, 6 co.,L.F.
Il Tribunale,
inoltre, stabilisce che non solo lo scioglimento dei contratti deve ritenersi
ammissibile in caso di concordato in bianco ma, persino, va autorizzato anche
per i contratti già unilateralmente o parzialmente eseguiti.
Le ragioni che
hanno indotto l’ organo giudicante a tale affermazione, è che l ‘art. 169 bis
L.F., nel disciplinare lo scioglimento dei contratti, in tema di concordato,
non solo richiama il concetto del cd.
“contratti in corso di esecuzione”, ma non fa alcun esplicito riferimento
all’ art. 72 L.F.
L’ art. 72 L.F. stabilisce che “Se un contratto è ancora ineseguito o non
compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di
esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le
diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il
curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di
subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi
obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad
effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto”.
Esso,
attribuisce al curatore la facoltà di subentrare o meno nei contratti pendenti
al momento del fallimento, e più specificamente nei “contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti” da
entrambe le parti.
Come già
specificato, quindi, l’ art 169 bis,
L.F., si differenzia dall’art. 72 L.F., in quanto richiama il concetto
dei contratti ” in corso di esecuzione“, differente da quello dei “contratti ancora ineseguiti o non
compiutamente eseguiti” , che abbraccia anche le ipotesi in cui una delle
parti contrattuali abbia eseguito la propria prestazione.
E, d’ altronde,
oltre a tale differenza testuale, non può trovare luogo alcuna applicazione
dell’ art. 72 L.F. al concordato
preventivo, in quanto tale articolo non solo non viene richiamato dall’ art.
169 bis L.F., ma altresì nemmeno dall’ art. 169 L.F., che prevede le ” norme
applicabili” in tema di concordato.
Ultima, ma non
meno valida ,argomentazione adottata dal Tribunale, ai fini della
configurabilità della facoltà di scioglimento dai contratti da parte del
debitore nel concordato in bianco anche
nel caso di esecuzione unilaterale, è data dal richiamo all’ art. 169, bis, 4
co., L.F., il quale sancisce che “Le
disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato
nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo
comma“.
Tale comma nel
prevedere le deroghe all’ applicazione dell’ art. 169 bis, disciplinante lo
scioglimento dei contratti, non include quella dell’ avvenuta esecuzione
unilaterale del contratto.
Alla luce di
quanto detto, e in considerazione di ulteriori pronunce giurisprudenziali (
Tribunale di Monza del 27 novembre 2013; Tribunale di Piacenza, 1 marzo 2013,
Tribunale di Busto Arstizio, 11 novembre 2013, Tribunale di Treviso,18 luglio
2014), sono del tutto condivisibili le motivazioni per le quali il Tribunale di
Rovigo ha ritenuto ammissibile lo scioglimento dei contratti nel concordato in
bianco anche nel caso di avvenuta esecuzione unilaterale.
Inoltre, si
condivide l’atteggiamento garantista del codesto Tribunale, che aderendo alla
tesi giurisprudenziale e dottrinale per cui il giudice è tenuto ad un vaglio di
compatibilità tra scioglimento del contratto e la proposta concordataria,
ammette lo scioglimento dei contratti nei concordati in bianco, previa contezza
della proposta e del piano definitivo, ed integrazione del contraddittorio con
il contraente in bonis.
Infine, seppur
si condivide l’ iter logico argomentativo innanzi descritto, qualche
perplessità sorge dato il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, di
una indennità al contraente in bonis, giustificata dalla ritenuta insussistenza
di un diritto di credito.
Ricordiamo che
l’ art. 169 bis, L.F. esplicitamente sancisce, al secondo comma, che ” il contraente ha diritto ad un indennizzo
equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale
credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato” configurandolo
come credito concorsuale e non prededucibile ex art. 111 L.F.
Ebbene, è
evidente che il Tribunale, in ossequio al dato legislativo, avrebbe dovuto
riconoscere un indennità al contraente in bonis.
Testo del provvedimento
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