ISSN 2385-1376
Testo massima
L’art. 169-bis lf prevede che per CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE il debitore nel ricorso di cui all’articolo 161 lf può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.
E accaduto che un imprenditore ha depositato domanda di concordato in bianco ai sensi dell’art. 161, VI comma, lf chiedendo la sospensione dei contratti bancari per anticipazioni effetti salvo buon fine (s.b.f.) in essere tra la ricorrente con vari istituti bancari ex art. 169 bis lf.
Detta richiesta è stata fondata sul disposto dell’art.169 bis lf secondo la prospettazione dell’esigenza di “scongiurare l’applicazione della compensazione ex art.56 L.F. che recherebbe pregiudizio ai creditori concordatari”.
Il Tribunale ha accolto tale richiesta disponendo la sospensione del contratto.
Avverso tale provvedimento la INTESA SAN PAOLO S.P.A. ha presentato reclamo ai sensi dell’art. 26 della L.F. alla Corte di appello avverso la suddetta decisione deducendo tra l’altro;
a) inapplicabilità alla domanda di concordato in bianco del disposto dell’art. 169 bis L.F.;
b) inammissibilità del decreto impugnato in quanto “abnorme ed emesso al di fuori delle condizioni di ammissibilità” poiché non finalizzato alla prosecuzione dell’attività di impresa della Società;
c) legittimità della compensazione ed insussistenza della violazione della par condicio creditorum.
La Corte di appello ha accolto il reclamo con condanna al pagamento del resistente, revocando il provvedimento nella parte in cui autorizza la sospensione dei contratti bancari per effetti s.b.f. in essere tra la società ricorrente e INTESA SAN PAOLO.
La Corte ha motivato che sussistono forti dubbi in merito alla applicabilità dell’art.169 bis L.F. (art. 33 DL 83/2012, conv. in L. 134/2012), alla domanda di concordato in bianco con riserva fino alla loro ammissione. In primo luogo, il testo dell’art.169 bis non fa alcun riferimento alle domande presentate ai sensi del sesto comma dell’art. 161, come invece viene fatto nelle altre norme quando queste vanno applicate anche alla fattispecie del preconcordato (v. art. 182 quinquies, comma quarto). Inoltre vi è una certa contraddizione tra gli effetti provvisori impliciti in una domanda di concordato con riserva- tesa a creare gli effetti protettivi per il patrimonio del debitore in attesa di formulare una adeguata proposta e un piano ai creditori con la stabilità e definitività che determina una decisione sulla sorte dei contratti pendenti.
In relazione alla compensazione è stato rilevato che la Banca può infatti ben procedere alla compensazione in maniera del tutto legittima ai sensi delle pattuizioni contrattuali e delle disposizioni di legge, nel caso in cui riceva dei pagamenti da terzi in relazione al portafoglio presentatole dalla debitrice ed oggetto di anticipazione, quindi nel caso in cui il credito anticipato al cliente sia anteriore alla ammissione del correntista alla procedura concorsuale e la riscossione del relativo debito sia invece posteriore (cfr. Cass. n. 17999/2011).
I principi espresso possono essere cosi’ enucleati:
L’applicazione dell’articolo 169 bis L.F. ai concordati con riserva di cui all’articolo 161, comma 6, L.F. non può ritenersi pacifica in quanto da un lato la detta norma 169 bis non contiene, infatti, alcun riferimento alle domande presentate ai sensi dell’articolo 161 sesto comma dall’altro non è poi possibile escludere una certa evidente contraddizione tra gli effetti provvisori impliciti in una domanda di concordato con riserva – tesa a creare gli effetti protettivi del patrimonio del debitore in attesa della proposta di concordato – e la stabilità e definitività che caratterizzano la decisione sulla sorte dei contratti pendenti.
È legittima – e non in violazione della par condicio creditorum – la compensazione effettuata dalla banca dei pagamenti ricevuti da terzi in relazione al portafoglio presentatole dalla cliente-debitrice ed oggetto di anticipazione nel caso in cui il credito anticipato al cliente sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale e la riscossione del relativo credito sia invece posteriore.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART. 161.DOMANDA DI CONCORDATO. COMMA 6).
L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo
ART. 169-BIS. CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE COMMA 1).
Il debitore nel ricorso di cui all’articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Comma Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.
Testo del provvedimento
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima civile, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
DOTT. AUGUSTO BITONTE – PRESIDENTE
DOTT. DONATO PIANTA CONSIGLIERE
DOTT. LUCIANO SPINA CONSIGLIERE RELATORE
ha pronunciato il seguente
DECRETO
avente ad oggetto il reclamo depositato in data 12 aprile 2013 e posto in decisione all’udienza collegiale del 29 maggio 2013
da
INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,con l’avv. Grazia Maria Sciarra.
RECLAMANTE
contro
IMPRENDITORE S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Enrico Felli e Sara Colli.
RECLAMATA
In punto reclamo avverso decreto Tribunale di Bergamo, Sezione Fallimentare, in data 4-5 aprile 2013.
RITENUTO IN FATTO
che, con decreto in data 4-5 aprile 2013 i l Tribunale di Bergamo, Sezione Fallimentare, a seguito della domanda di concordato ai sensi dell’art. 161, V I comma, L.F. depositata in data 18 marzo 2013 dalla IMPRENDITORE S.P.A., ha autorizzato la sospensione dei contratti bancari per anticipazioni effetti s.b.f. in essere tra la ricorrente con vari istituti di credito, tra cui INTESA SAN PAOLO S.P.A.;
che in data 12 aprile 2013 INTESA SAN PAOLO S.P.A. ha presentato reclamo ai sensi dell’art. 26 della L. F. avverso la suddetta decisione;
che la IMPRENDITORE S.P.A si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 24 maggio 2013, chiedendo il rigetto del reclamo, con vittoria di spese;
che all’odierna udienza collegiale i procuratori delle parti hanno insistito nelle loro rispettive richieste e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
INTESA SAN PAOLO SPA censura la decisione del Tribunale di Bergamo deducendo:
a) che la domanda proposta dalla ricorrente IMPRENDITORE S.P.A. ai sensi dell’art.169 bis L.F. sarebbe inammissibile nell’ambito di una domanda di concordato con riserva;
b) il decreto impugnato sarebbe “abnorme ed emesso al di fuori delle condizioni di ammissibilità” in quanto non finalizzato alla prosecuzione dell’attività di impresa della Società;
c) la domanda proposta da IMPRENDITORE S.P.A. sarebbe comunque infondata con riferimento al rapporto di anticipo in essere con INTESA non sussistendo alcun concreto pericolo per la par condicio creditorum in considerazione del patto di compensazione contenuto nel contratto in essere;
d) in via subordinata, il provvedimento reclamato dovrebbe essere modificato escludendo dalla sospensione le operazioni di incasso s.b.f. e compensazione in relazione ai crediti già anticipati per portafogli presentati dalla società prima del deposito della domanda;
e) qualora la Corte di Appello non aderisse alle tesi della Banca, si prospetterebbe una questione di legittimità costituzionale dell’art. 169 bis L.F.
La Banca ha concluso chiedendo in via principale la revoca del provvedimento reclamato nella parte in cui autorizza la sospensione dei contratti bancari effetti s.b.f in essere tra la società ricorrente e INTESA SAN PAOLO, Bergamo sede e, comunque, la dichiarazione di l’inammissibilità, ovvero, comunque, i l rigetto dela correlativa domanda proposta da IMPRENDITORE S.P.A. nei confronti di INTESA SAN PAOLO S.P.A. con ogni consequenziale pronuncia; in via subordinata, in parziale modifica del provvedimento reclamato, ha chiesto dichiararsi che l’autorizzazione alla sospensione del contratto bancario di apertura di credito in conto corrente contro presentazione di portafoglio commerciale non opera con riguardo alle anticipazioni dietro prestazione di portafoglio s.b. f . effettuate antecedentemente all’emissione del provvedimento, nonché alle relative operazioni di incasso e compensazione; con vittoria di spese.
La doglianza è fondata.
Osserva la Corte che conformemente alle osservazioni critiche espresse dopo la introduzione della norma di cui all’art. 169 bis L.F. (art. 33 DL 83/2012, conv. in L. 134/2012), sussistono dubbi circa l’applicazione della norma ai concordati con riserva fino alla loro ammissione, per vari motivi.
In primo luogo, il testo dell’art.169 bis non fa alcun riferimento alle domande presentate ai sensi del sesto comma dell’art. 161, come invece viene fatto nelle altre norme quando queste vanno applicate anche alla fattispecie del preconcordato (v. art. 182 quinquies, comma quarto). Inoltre vi è una certa contraddizione tra gli effetti provvisori impliciti in una domanda di concordato con riserva- tesa a creare gli effetti protettivi per il patrimonio del debitore in attesa di formulare una adeguata proposta e un piano ai creditori con la stabilità e definitività che determina una decisione sulla sorte dei contratti pendenti.
In ogni caso, nel merito si rileva che anche se non si volesse ritenere la necessità che sia previamente depositato il piano contenente la descrizione delle modalità e dei tempi di attuazione della proposta (con l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura ex art.186- bis L.F.), i provvedimenti ex art.169-bis L.F. debbono comunque essere pronunciati in funzione della continuità aziendale (in capo allo stesso debitore o ad altro imprenditore), avuto riguardo alle concrete ed attuali esigenze della gestione dell’impresa, in relazione, ad esempio, a contratti superflui o relativi a beni o attività da liquidarsi, ovvero in qualche modo eccessivamente onerosi, alla salvaguardia dei livelli produttivi, ecc.
Nel caso di specie, il provvedimento è stato emanato accogliendo la prospettazione della ricorrente dell’esigenza di “scongiurare l’applicazione della compensazione ex art.56 L.F. che recherebbe pregiudizio ai creditori concordatari”.
Ritiene il Collegio che il Tribunale ha erroneamente inteso che la compensazione, anche se effettuata in conformità al contratto ed alla legge, debba essere considerata di per sé contraria alla par condicio creditorum, ciò che evidentemente non è dato nel caso in esame.
La reclamante potrebbe infatti ben procedere alla compensazione in maniera del tutto legittima ai sensi delle pattuizioni contrattuali e delle disposizioni di legge, nel caso in cui riceva dei pagamenti da terzi in relazione al portafoglio presentatole dalla debitrice ed oggetto di anticipazione, quindi nel caso in cui il credito anticipato al cliente sia anteriore alla ammissione del correntista alla procedura concorsuale e la riscossione del relativo debito sia invece posteriore (cfr. Cass. n. 17999/2011).
Con l’accoglimento del reclamo deve essere disposta la revoca del provvedimento reclamato nella parte in cui autorizza la sospensione dei contratti bancari effetti s.b.f. in essere tra la società ricorrente e Intesa San Paolo, Bergamo sede, IBAN IT641-103069111 001 00000005697.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengo liquidate e come da dispositivo
PQM
La Corte d’appello di Brescia, Prima sezione civile, ogni contraria istanza disattesa, in riforma del decreto del Tribunale di Bergamo impugnato, revoca i l provvedimento nella parte in cui autorizza la sospensione dei contratti bancari effetti s.b.f. in essere tra la società ricorrente e INTESA SAN PAOLO, Bergamo sede, IBAN IT641-103069111 001 00000005697.
Condanna la reclamata al pagamento in favore del reclamante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi e 2.500,00 , oltre oneri di legge.
Cosi deciso in Brescia il 29 maggio 2013
Consigliere
Luciano Spina
Il presidente
Augusto bimonte
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Numero Protocolo Interno : 386/2013