Testo massima
Ai
fini della qualificazione di un concordato preventivo in continuità aziendale,
la nozione di continuità aziendale come definita espressamente dall’art. 186 bis
LF sussume nella fattispecie giuridica sia una continuità diretta, quindi in
capo all’imprenditore, che una continuità indiretta mediante cessione o
conferimento dell’azienda in esercizio a terzi.
Lo
spartiacque fra il concordato liquidatorio e quello in continuità è
l’oggettiva, e non soggettiva, continuazione del complesso produttivo, sia
direttamente da parte dell’imprenditore, che indirettamente da parte di un
terzo (affittuario, cessionario, conferitario), con conseguente applicazione
della specifica disciplina, in termini di benefici e oneri.
L’affitto
di azienda, sia stipulato prima della presentazione della domanda di
concordato, che da stipularsi in corso di procedura, ove vi sia la previsione
di successiva cessione dell’azienda, è compatibile con il concordato in
continuità e non è di ostacolo all’applicabilità della disciplina tipica del
concordato in continuità.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Bolzano, con
decreto depositato in data 10.03.2015.
Il
caso
Nel caso in esame, il Tribunale di Bolzano, nell’ambito di
una procedura di concordato preventivo con riserva, qualificato in continuità
aziendale, ove il piano prevedeva
l’affitto di azienda, ha provveduto in primis
alla qualificazione giuridica del concordato proposto.
In particolare, l’imprenditore aveva depositato il piano
concordatario dopo aver concesso in affitto l’azienda e raccolto una proposta
irrevocabile d’acquisto – garantita da fideiussione a prima richiesta – da
parte dello stesso affittuario.
Al fine di valutare la riconducibilità dell’affitto d’azienda
al concordato in continuità, con la consequenziale applicabilità della
disciplina tipica di tale concordato, il Giudice ha dunque evidenziato i tratti
distintivi, le lacune normative e gli aspetti maggiormente critici del
concordato in esame.
LA DECISIONE
Il Giudice, nel
dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo in continuità
aziendale, con l’adozione di ogni altro provvedimento consequenziale, ha
preliminarmente chiarito che “la nozione
di continuità aziendale come definita espressamente dall’art. 186 bis LF
sussume nella fattispecie giuridica sia una continuità diretta, quindi in capo
all’imprenditore, che una continuità indiretta mediante cessione o conferimento
dell’azienda in esercizio a terzi“.
commento
Il primo aspetto problematico su cui il provvedimento in
esame ha fatto luce, concerne la riconducibilità dell’affitto d’azienda
all’ambito applicativo dell’art. 186 bis l.f., introdotto dal D.L. n. 83/2012,
così come modificato dalla Legge di conversione n. 134/2012, posto che la norma
non ne fa espressa menzione. Sul punto, il Tribunale ha sostenuto che “sia l’affitto stipulato prima della
presentazione della domanda di concordato, che quello da stipularsi in corso di
procedura concordataria, ove vi sia la previsione di successiva cessione
dell’azienda, non sia di ostacolo all’applicabilità della disciplina tipica del
concordato in continuità, essendo l’affitto un mero strumento giuridico ed
economico finalizzato proprio ad evitare una perdita di funzionalità ed
efficienza dell’intero complesso aziendale in vista di un suo successivo
passaggio a terzi“. L’affitto d’azienda, perseguendo la finalità di
mantenere in vita l’attività d’impresa, opera dunque quale “strumento ponte” per giungere alla
cessione ovvero al conferimento della stessa; uno strumento “compatibile, essenziale e funzionale al
raggiungimento degli obiettivi sottesi, da un lato alla conservazione
dell’impresa, e dall’altro al miglior soddisfacimento del ceto creditorio“.
Sulla scorta di tale definizione, il Tribunale ha quindi
precisato che “lo spartiacque fra il
concordato liquidatorio e quello in continuità sia l’oggettiva, e non
soggettiva, continuazione del complesso produttivo, sia direttamente da parte
dell’imprenditore, che indirettamente da parte di un terzo (affittuario,
cessionario, conferitario), con conseguente applicazione della specifica
disciplina, in termini di benefici e oneri“.
Laddove il piano preveda la prosecuzione dell’attività
d’impresa limitata nel tempo, in quanto funzionale alla liquidazione, ricorrerà
invece un’ipotesi di concordato liquidatorio e non in continuità, applicandosi
in tal caso la disciplina di cui all’art. 182 l.f. ed escludendosi
l’operatività dell’art. 186 bis lf.
Tracciate tali linee essenziali, il Tribunale ha poi chiarito
l’opportunità di procedere all’esatta qualificazione, già in sede di
ammissione, del concordato preventivo, sia esso liquidatorio ovvero in
continuità aziendale, in ragione della diversità delle discipline applicabili.
Il concordato liquidatorio, infatti, trova la sua disciplina
nell’art. 182 lf .
Per contro, il concordato in continuità trova la propria
disciplina negli artt. 186 bis e 182
quinquies l.f., che prevedono una serie di oneri aggiuntivi per l’imprenditore
che vuole predisporre un piano, ma anche maggiori benefici, “finalizzati a facilitare il salvataggio del
complesso aziendale, della sua struttura organizzativa, produttiva e
commerciale, mentre gli oneri sono volti a garantire ai creditori il loro miglior
soddisfacimento ed a evitare che si accumulino costi prededucibili, che, in
quanto non assoggettabili alla regola della par condicio creditorum, potrebbero
potenzialmente aggravare notevolmente lo stato di crisi dell’imprenditore con
evidente maggior danno per i creditori, i cui crediti si sono cristallizzati
con il deposito della domanda di concordato e che soggiacciono alla regole
generale contenuta nell’art. 2741 c.c.“.
Il Tribunale, a questo punto, affronta la questione se i
benefici e gli oneri si estendano al terzo affittuario o cessionario
dell’azienda, procedendo ad una analitica disamina.
Nell’ipotesi, come quella in esame, di affitto ovvero
cessione d’azienda, relativamente alla possibilità che benefici ed oneri si
estendano anche al terzo affittuario o cessionario d’azienda, il Giudice ha
statuito che “se l’impresa continua con
un soggetto terzo, il riscontro in capo a questo è da farsi al limitato fine di
valutare se le risorse che ci si aspetta dalla continuità siano idonee a
prevedere il corretto e puntuale adempimento dell’affitto o della cessione,
indagine che non dovrà neppure essere fatta se il prezzo dell’affitto o della
cessione sia garantito da modalità che consentano di ritenere assolutamente
certa la soddisfazione dei debiti concorsuali (ad es. mediante concessione di
garanzia a prima richiesta o fideiussione da parte di soggetto imprenditoriale
che fornisca adeguate garanzie di solidità economica)“.
Sul punto si afferma, poi, quanto ai benefici, che l’unico ad
estendersi al terzo è quello espressamente citato dall’art. 186 bis comma 3 LF,
ossia la continuazione dei contratti pubblici alle condizioni ivi previste.
Circa, poi, l’applicabilità dell’art. 182 lf, in caso di
concordato in continuità, ad avviso del Tribunale di Bolzano, sia in fase di
cessione di beni in corso di procedura che in fase post omologa porterebbe ad
un appesantimento della procedura, anche in termini di costi, e non
garantirebbe necessariamente un miglior soddisfacimento del ceto creditorio,
per cui non si è pertanto dell’avviso
che l’art. 182 LF sia tendenzialmente inapplicabile al concordato in
continuità, in quanto superflua, laddove prevede la nomina di un liquidatore e
di un CDC.
In altre parole, si ritiene che le due fattispecie, ben
distinte fra di loro e tipizzate, debbano essere disciplinate dalle rispettive
normative specifiche.
Ulteriore peculiarità del concordato in continuità, è
l’assenza di organi della procedura, affermandosi piuttosto la possibilità per
l’imprenditore, laddove si proceda alla vendita di beni non funzionali
all’attività aziendale, “di agire in
autonomia, senza “l’affiancamento” di un organo deputato a gestire la
liquidazione dei suddetti beni“.
Le vendite eseguite dall’imprenditore direttamente, sempre
nel rispetto delle linee tracciate nel piano, integranomeri atti negoziali, che
come tali non fanno conseguire alcun effetto purgativo, il quale può derivare
soltanto da un atto consensuale posto in essere della parte garantita o da un
provvedimento giudiziale (sentenza di accertamento).
Da ultime, le precisazioni relative al regime della cessione,
a seconda del fatto che questa avvenga post omologa, oppure in fase di
concordato. Nel primo caso, “si ritiene
che, ove il piano sia stato approvato dalla maggioranza dei creditori e successivamente
omologato, il conseguente effetto esdebitatorio non consenta certamente di
invocare la responsabilità ex art. 2560 cc per il debito falcidiato; nel caso in cui la cessione avvenga in fase
di concordato, si ritiene che l’eventuale autorizzazione del GD a norma
dell’art. 167 comma 2 renda opponibile la cessione ai creditori anteriori, e
l’atto non revocabile. Si ritiene che la vendita debba considerarsi analoga ad
una vendita giudiziaria, in considerazione della finalità della medesima“.
Per approfondimenti sull’argomento, si rinvia agli ulteriori
contributi pubblicati in Rivista, consultabili ai seguenti link
AMMISSIBILITÀ DELLA
DISCIPLINA DEL CONCORDATO IN CONTINUITÀ ANCHE IN CASO DI DOMANDA CON RISERVA
ELEMENTO DIRIMENTE È LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI
IMPRESA, MA LA SOLUZIONE VA TROVATA CASO PER CASO
Può ritenersi ammissibile,
caso per caso, la disciplina sul concordato con continuità aziendale ex art.
186-bis l.fall in presenza di una domanda di concordato con riserva.
L’opinione contraria, più
radicale, penalizzerebbe fortemente il ricorso in sé alla procedura, imponendo
un’irragionevole cesura alla prosecuzione dell’attività.
Anche la previsione
dell’affitto come elemento del piano concordatario, purché finalizzato al
trasferimento dell’azienda e non destinato alla mera conservazione del valore
dei beni aziendali al fine di una loro più fruttuosa liquidazione, deve
ritenersi riconducibile all’ambito disciplinato dall’art. 186-bis l.fall.,
seppure con le necessarie implicazioni sul contenuto dell’attestazione.
Decreto | Tribunale di
Cuneo, Giudice est. Gian Paolo Macagno | 29-10-2013
Si rinvia altresì, per approfondimenti sull’istituto del
concordato preventivo, alla rassegna
giurisprudenziale curata in Rivista, consultabile al seguente link
Testo del provvedimento
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