Non solo i soci illimitatamente responsabili, ma anche il loro patrimonio personale resta estraneo alla procedura di concordato preventivo. Infatti, gli artt. 167, 168 e 169 L.F. disciplinano gli effetti dell’ammissione al concordato preventivo, previsti in relazione al debitore ammesso alla procedura e, quindi, nella specie, in relazione alla società e non ai soci illimitatamente responsabili.
Non si potrebbe mai escludere, per i creditori particolari del socio, la possibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, considerato che il concordato della società viene approvato da maggioranze formatesi in un procedimento al quale i creditori particolari del socio rimangono estranei, cosicché gli stessi non possono essere privati neppure temporaneamente della garanzia rappresentata dal patrimonio del loro debitore.
La disposizione contenuta nell’art. 184 L.F., che estende ai soci illimitatamente responsabili di società di persone l’efficacia remissoria del concordato preventivo, si riferisce ai soli debiti sociali, nel senso che il pagamento della percentuale concordataria ha effetto liberatorio anche nei loro confronti, senza con ciò determinare l’estensione della procedura al patrimonio dei soci, che resta estraneo ad essa, e che pertanto, agli atti di disposizione del socio non può essere estesa la disciplina dettata dall’art. 167 L.F., che prevede l’inopponibilità, ai creditori sociali anteriori alla procedura, degli atti di disposizione posti in essere dal debitore ammesso alla procedura, che va identificato nella sola società.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cuneo, Dott. Rodolfo Magrì, con l’ordinanza del 19.12.2016.
Nella fattispecie in questione, i soci illimitatamente responsabili di una società di persone ammessa alla procedura di concordato preventivo, proponevano istanza di sospensione della procedura esecutiva promossa nei loro confronti, in quanto asseritamente improcedibile, ai sensi dell’art. 184 L.F..
Il Tribunale, in proposito, osservava che non solo i soci illimitatamente responsabili, ma anche il loro patrimonio personale resta estraneo alla procedura di concordato preventivo ex artt. 167, 168 e 169 L.F. e che, dunque, non si può escludere per i creditori particolari del socio, la possibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, considerato che il concordato della società viene approvato da maggioranze formatesi in un procedimento al quale i creditori particolari del socio rimangono estranei.
Il Giudice rilevava, inoltre, che la disposizione contenuta nell’art. 184 L.F., che estende ai soci illimitatamente responsabili di società di persone l’efficacia remissoria dl concordato preventivo, si riferisce unicamente ai debiti sociali e che, inoltre, il Giudice dell’esecuzione può disporre la sospensione del processo esecutivo soltanto sulla base di una valutazione prognostica della consistenza giuridica dell’opposizione, dunque, in presenza del cd. fumus boni iuris, attesa la natura cautelare del provvedimento di sospensione.
Per quanto esposto, il Tribunale, non rilevando nei confronti degli opponenti, l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, rigettava l’istanza di sospensione, fissando il termine perentorio di trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito e condannando gli istanti al pagamento delle spese processuali.
Per altri precedenti si veda:
I CREDITORI ANTERIORI CONSERVANO I PROPRI DIRITTI CONTRO I FIDEIUSSORI TERZI CHE NON SIANO ANCHE SOCI
Ordinanza | Tribunale di Milano, dott. Filippo D’Aquino | 23.12.2015
IL SOCIO DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE CHE ABBIA PRESTATO GARANZIA REALE PER LA SOCIETÀ, NON PUÒ CONSIDERARSI TERZO AI FINI DELL’ART. 184 LF.
Sentenza | Cassazione Civile, Sezioni Unite, Pres ROVELLI – Rel RAGONESI | 16.02.2015 | n.3022
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