ISSN 2385-1376
Testo massima
La previsione del primo comma dell’art. 182 ter lf opera esclusivamente quando l’imprenditore voglia o possa avvalersi dei vantaggi della transazione fiscale. In tale ipotesi, infatti, il debitore sceglie di utilizzare i vantaggi della transazione nella piena consapevolezza della non negoziabilità del credito IVA.
E’ quanto disposto dal Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Relatore dott.ssa Linda Vaccarella, con decreto del 07/10/2013, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, ove la proposta prevedeva il soddisfacimento non integrale dei creditori muniti di privilegio ed, in particolare la ricorrente prospettava il pagamento dei crediti muniti di privilegio generale ex artt. 2751 bis e 2777 cc sino al diciottesimo grado per la sola sorte capitale, degradando al chirografo interessi e sanzioni ed il pagamento dell’IVA nella misura del 2%.
Il Tribunale affronta la questione della ammissibilità della proposta in relazione alla previsione del pagamento parziale dell’IVA, al fine di valutare un eventuale contrasto con quanto previsto dall’art. 182 ter I co lf.
Il Tribunale richiama, in primis, l’interpretazione di recente fornita dalla Suprema Corte (cfr sentenze n. 21659/2011 e n. 22931/2011), secondo la quale, la società che intenda accedere alla procedura di concordato non può prevedere il soddisfacimento parziale dell’IVA a prescindere dallo strumento della transazione fiscale; in particolare, secondo i giudici di legittimità, non è possibile prevedere il pagamento parziale dell’imposta sul valore aggiunto, non potendo essere lasciata al debitore la scelta se assoggettarsi o meno al suo integrale pagamento.
Rileva, poi, come sotto tale secondo profilo, la Corte ha sostenuto la natura sostanziale e non processuale dell’art. 182 ter lf, così estrapolando la disposizione in esame dall’istituto della transazione fiscale e facendola assurgere a norma generale, perché attinente al trattamento dei crediti nell’ambito della dell’esecuzione concorsuale, ed eccezionale, tale cioè da stravolgere l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Orbene, il Tribunale ritiene di non aderire al riferito orientamento per una serie di motivi.
In primo luogo, osserva come la non decurtabilità dell’IVA appaia comprensibile solo se la si inquadri all’interno dell’istituto della transazione fiscale, andando la norma a limitare i poteri discrezionali dei funzionari degli enti impositori chiamati a decidere sulla transazione proposta dal debitore, non potendo lo Stato dopo essersi assoggettato agli obblighi impositivi scaturiti dalla creazione del mercato comune europeo, venir meno a tale impegno acconsentendo ad una decurtazione di risorse delle quali non può disporre.
Rileva, poi, il Tribunale come le intenzioni del legislatore sarebbero da circoscrivere alla transazione fiscale e tale conclusione emergerebbe anche dalle relazioni ministeriali (cfr relazione al d.l. 185/2008 e relazione al d.l. 78/2010) ove il legislatore avrebbe dichiarato l’intento di rendere solo dilazionabili le somme dovute per le ritenute nell’ambito dell’istituto della transazione fiscale, al pari di quanto disposto per l’IVA.
Inoltre, se la norma fosse eccezionale, sorgerebbero dei problemi interpretativi, non essendo chiaro attraverso quale meccanismo una norma quale quella in esame, potenzialmente capace di stravolgere l’ordine dei privilegi, sia stata inserita nell’articolo dedicato alla transazione fiscale invece che nell’art. 160 lf.
In secondo luogo, proprio per la sua natura di norma eccezionale, pensata ed inserita all’interno dell’istituto della transazione fiscale, essa non è passibile di applicazione analogica.
Muovendo da tali argomenti, il Tribunale giunge a ritenere che la previsione del primo comma dell’art. 182 ter lf operi esclusivamente quando l’imprenditore voglia o possa avvalersi dei vantaggi della transazione fiscale; in tale ipotesi, infatti, il debitore sceglie di utilizzare i vantaggi della transazione nella piena consapevolezza della non negoziabilità del credito IVA.
Sulla base di tale complesso esame e dei principi espressi, il Tribunale giunge a dichiarare l’ammissibilità della proposta in punto di pagamento parziale dell’IVA.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 610/2013