In tema di concordato preventivo, la valutazione in ordine all’attendibilità del valore conferito al compendio immobiliare facente parte del piano può fondarsi su dichiarazioni di interesse all’acquisto al prezzo di stima, sull’offerta di immobili simili in zone limitrofe ed omologhe e anche sul confronto con beni dello stesso genere che siano stati oggetto di valutazione.
In ipotesi in cui si debba aprire una procedura competitiva in ordine alla vendita dell’azienda, l’affittuario dovrà rendere dichiarazione di disponibilità a consegnare immediatamente il compendio ad un terzo che eventualmente si aggiudichi il bene: in caso contrario, infatti, lo svolgimento di una procedura competitiva su un’azienda affittata a terzi di fatto vanificherebbe qualsiasi efficacia del meccanismo competitivo, e l’impossibilità di rispettare il principio competitivo farebbe venir meno un presupposto di ammissibilità del concordato.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Padova, in composizione collegiale, Presidente relatore Maria Antonia Maiolino con decreto del 21/06/2016.
Una società proponeva un piano di concordato preventivo integralmente liquidatorio e prevedeva di ricavare l’attivo attraverso l’alienazione dell’azienda, già oggetto di affitto d’azienda ante concordato, con offerta irrevocabile di acquisto da parte dell’affittuario, la vendita degli immobili, l’incasso dei crediti, l’incasso di una data somma quale differenza del valore di mercato del bene in leasing, di cui chiedeva lo scioglimento, ed il residuo debito nei confronti della concedente.
Il Tribunale di Padova si è espresso sulla questione principale, ovvero sulla liquidazione del compendio immobiliare, valutando come attendibile la stima effettuata, dato che la società istante aveva da un lato adeguatamente motivato intrinsecamente ed estrinsecamente in ordine alla serietà della stima immobiliare su cui si basa il piano, sia ottenendo una dichiarazione di interesse all’acquisto al prezzo di stima da parte del proprietario della porzione di capannone confinante, sia tenendo conto dell’offerta di immobili simili in zone limitrofe ed omologhe, sia infine confrontando il capannone oggetto del piano con altro analogo immobile.
La domanda di concordato è apparsa pertanto ammissibile: il Giudice ha sottolineato, peraltro, che dovendosi aprire la procedura competitiva sulla vendita dell’azienda, l’attuale affittuario dovrà rendere dichiarazione di disponibilità a consegnare immediatamente il compendio ad un terzo che eventualmente si aggiudichi il bene in sua vece: in caso contrario, infatti, lo svolgimento di una procedura competitiva su un’azienda affittata a terzi per tre anni di fatto vanificherebbe qualsiasi efficacia del meccanismo competitivo e l’impossibilità di rispettare il principio competitivo, ormai imprescindibile nelle cessioni di beni, farebbe venir meno un presupposto di ammissibilità del concordato.
Sulla base dei suddetti principi il Giudice ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo.
CONCORDATO PREVENTIVO: LA VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ ECONOMICA COMPETE SOLO AI CREDITORI
IL SINDACATO DEL GIUDICE È AMMESSO SOLO IN CASO DI MANIFESTA INATTITUDINE DEL PIANO A RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI PREFISSATI
Sentenza | Cassazione civile | 22.05.2014 | n.11423
ESPERTO STIMATORE: LA RESPONSABILITÀ PER ERRATA DESCRIZIONE È DI NATURA EXTRACONTRATTUALE
L’ESPERTO STIMATORE NOMINATO DAL GIUDICE DELL’ESECUZIONE È RESPONSABILE SOLO IN CASO DI COLPA GRAVE.
Sentenza | Tribunale di Verona Quarta Sezione Civile Dott. Massimo Vaccari | 19.03.2013 |
CONCORDATO PREVENTIVO: LIMITI AL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE
IL SINDACATO DEL GIUDICE IN ORDINE AL REQUISITO DI FATTIBILITÀ GIURIDICA DEL CONCORDATO NON SI ESTENDE AI PROFILI CONCERNENTI IL MERITO E LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA
Sentenza | Cassazione civile, sezioni unite | 23.01.2013 | n.1521
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