ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalato da Avv. Silvia Dragotta del foro di Catania
E’ ammissibile la concessione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo in danno di una società ammessa alla procedura di concordato preventivo, atteso che la procedura di concordato preventivo preclude le azioni esecutive ma non anche quelle di accertamento o di condanna, che restano dunque proponibili.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Catania, dott.ssa Concetta Grillo, con ordinanza emessa in data 08.10.2015, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie la SOCIETÀ INGIUNTA, ammessa alla procedura di concordato preventivo, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ed eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità della richiesta di provvisoria esecuzione, avanzata da parte opposta.
Il Tribunale ha rilevato l’infondatezza della eccezione, affermando come la procedura di concordato preventivo precluda le azioni esecutive ma non anche quelle di accertamento o di condanna, che restano dunque proponibili
Alla luce di ciò, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 150/2015