ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione del provvedimento il dott. Daniele Argentieri
La sospensione dei contratti di anticipazione bancaria ex art. 169 bis lf può essere autorizzata anche nel cd. concordato in bianco con riserva, considerato il richiamo generale dell’art. 169 bis lf all’art. 161 lf, senza alcuna distinzione.
Trattandosi di una misura “cautelare” provvisoria e limitata nel tempo, è ammissibile senza che possa essere in alcun modo pregiudicato l’eventuale diritto della Banca alla compensazione.
Questi i principi affermati dalla Corte di Appello di Venezia, con decreto del 08.08.2014, nell’ambito di un procedimento di reclamo proposto da una Banca avverso il decreto con cui il Tribunale di Treviso aveva autorizzato la sospensione di tutti i contratti bancari e di leasing, intercorsi con la debitrice ammessa al concordato preventivo.
La decisione in esame non appare in linea con alcuni precedenti della giurisprudenza di merito, ove o la richiesta di sospensione dei contratti è stata rigettata tout court (cfr. Corte di Appello di Brescia del 19.06.2013), o è stata accolta limitatamente ad alcuni contratti (cfr. Tribunale di Vicenza del 20.06.2013).
In particolare, la Corte di Appello di Brescia aveva accolto il reclamo proposto dalla Banca, revocando, pertanto, il provvedimento nella parte in cui il Tribunale aveva autorizzato la sospensione dei contratti bancari per effetti s.b.f. in essere tra la società ricorrente e la Banca ed ha affermato la legittimità della compensazione effettuata dalla banca dei pagamenti ricevuti da terzi in relazione al portafoglio presentatole dalla cliente-debitrice ed oggetto di anticipazione, nel caso in cui il credito anticipato al cliente sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale e la riscossione del relativo credito sia invece posteriore.
Il Tribunale di Vicenza, invece, aveva accolto la richiesta di sospensione limitatamente al contratto di leasing, rigettandola per quanto concerne le anticipazioni bancarie.
Tanto sul presupposto di dover operare una distinzione ed, in particolare, di escludere dalla applicazione della norma tutti quei contratti in cui la prestazione fondamentale di una delle parti si sia già esaurita, quali i contratti di anticipazione bancaria, ove la prestazione fondamentale a carico della banca, della erogazione o messa a disposizione del denaro in favore del cliente, è già stata eseguita, e non rimane altro che la controprestazione di restituzione.
La decisione in commento, invece, pur riconoscendo sostanzialmente il diritto della Banca alla compensazione, non sembra precisare in quali casi ed a quali fattispecie contrattuali lo strumento della sospensione ex art. 169 bis lf possa essere applicato.
Testo del provvedimento
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