ISSN 2385-1376
Testo massima
È inammissibile la proposta di concordato preventivo che prevede la falcidia del credito Iva e per ritenute in violazione dell’articolo 182 ter Legge fallimentare, che esprime un principio di carattere generale e comunque applicabile ad ogni proposta concordataria con o senza transazione fiscale; per tali crediti è possibile solo prevedere una dilazione del pagamento.
Cosi si è pronunziato il Tribunale di Brescia, presidente Stefano Rosa e giudice relatore Gustavo Nanni con decreto di rigetto depositato in cancelleria l’11/06/2013 per inammissibilità della domanda di concordato preventivo.
In particolare, è stata sottoposta al tribunale una domanda di concordato per cessione dei beni fondata sia sull’attivo patrimoniale della società sia su risorse messe a disposizione dal consigliere di amministrazione della società.
La proposta prevedeva il pagamento del carico prededucibile e del privilegio di cui all’art. 2751 bis n.1 cc con degrado di ogni altro credito privilegiato, tra cui vi erano imposte sul valore aggiunto e ritenute non versate, che sarebbe confluito nel “monte crediti chirografari”.
Il Tribunale ha rilevato l’illegittimità della proposta atteso il divieto dell’art. 182 ter lf, (norma che esprimerebbe un principio generale) il quale prevede il divieto di falcidia per i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea; con riguardo all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta concordataria può solo prevedere dilazione del pagamento.
Alla luce di tali ragioni la proposta di concordato è stata dichiarata inammissibile.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 387/2013