Un provvedimento, ancorchè emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio, requisito necessario per proporre ricorso ex art. 111 Cost., quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti, nonchè della definitività, in quanto non altrimenti modificabile, può essere oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost..
Se un provvedimento con forma diversa dalla sentenza è soggetto a ricorso straordinario per Cassazione esclusivamente allorchè è decisorio e definitivo, deve concludersi che avverso il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L. F., comma 2, art. 162, non è dato tale rimedio, perchè il decreto, pur presentando indubbiamente il carattere della definitività, in quanto espressamente dichiarato “non soggetto a reclamo” (L. F.., art. 162, comma 2 cit.) non presenta anche il carattere della decisorietà.
Il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, ma, essendo reclamabile ai sensi della L. F., art. 183, comma 1, non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, il quale è proponibile avverso il provvedimento della Corte d’Appello conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. unite, Pres. Rordorf – Rel. De Chiara, con la sentenza n. 27073 del 28.12.2016.
Nella fattispecie considerata, il Tribunale di Verona, dichiarava inammissibile, ai sensi dell’art. 162, comma 2, richiamato dalla L.F., art. 179, comma 1, la proposta di concordato preventivo presentata da una società, in ragione della mancata approvazione della stessa da parte dei creditori, per effetto del voto negativo, determinante della Banca.
Avverso la decisione del Giudice di prime cure, la società debitrice proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, in particolare, l’invalidità del voto della Banca che, costituitasi in giudizio, resisteva con controricorso.
La questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite della Suprema Corte, attiene, in generale, al rapporto tra concordato preventivo e fallimento ed, in particolare, all’assoggettabilità del provvedimento negativo emesso nei confronti della proposta di concordato non seguito da dichiarazione di fallimento, allo strumento del ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7
Orbene, la Corte evidenziava, sul punto, che in considerazione dell’eliminazione del potere del Tribunale di dichiarare d’ufficio il fallimento, nonché dell’identità del presupposto oggettivo, risulta frequente che, all’esito negativo della procedura di concordato, non consegua la dichiarazione di fallimento del debitore, mancando, l’istanza di un creditore, o la richiesta del pubblico ministero, o il presupposto oggettivo.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza, lo strumento del ricorso straordinario per Cassazione, ex art. 111 Cost., comma 7, risulta esperibile avverso i provvedimento che, pur recando forma diversa dalla sentenza, presentino i requisiti della decisorietà e della definitività.
L’elemento della decisorietà consiste nell’attitudine del provvedimento giurisdizionale non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato, mentre l’elemento della definitività consiste, nella non assoggettabilità del provvedimento a diverso mezzo di impugnazione.
Le Sezioni Unite sottolineavano, in proposito, che il decreto con cui il Tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L.F., art. 162, comma 2, ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per Cassazione, ex art. 111 Cost., comma 7, non presentando carattere decisorio.
La Suprema Corte, viceversa, osservava che il decreto con cui il Tribunale definisce i giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere conseguenziale sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, presenta carattere decisorio, ma, essendo reclamabile ai sensi della L.F., art. 183, comma 1, non è ugualmente soggetto a ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell’art. 11 Cost., comma 7, rimedio proponibile avverso il provvedimento della Corte d’Appello conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo.
In conclusione, sulla base di quanto esposto, gli ermellini dichiaravano inammissibile il ricorso, compensando tra le parti le spese processuali.
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