Provvedimento segnalato dal dott. Dimitri Zuco con nota di accompagnamento
Il disposto di cui alla L. Fall., art. 168, comma 3, secondo cui sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al concordato le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, si applica, in forza del principio della consecuzione delle procedure, anche nel caso in cui al concordato preventivo faccia seguito la declaratoria di fallimento, ed a valere anche nei confronti dei creditori successivi, anteriori alla sentenza di fallimento.
Questo il principio espresso dalla Cassazione civile, sez. I, Pres. Didone -Rel. De Virgilio, con l’ordinanza n. 6381 del 5 marzo 2019.
In esito a procedimento monitorio, una società otteneva decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo il quale, siccome non opposto, stabilizzava i suoi effetti. In forza del predetto titolo, la società iscriveva ipoteca giudiziale su diversi immobili in proprietà della società debitrice. Due mesi più tardi, la debitrice avanzava domanda di ammissione al concordato preventivo, con ricorso pubblicato nel registro imprese, e vi era presto ammessa.
Con provvedimento adottato ex art. 173 l.fall., a breve distanza, il Tribunale revocava l’ammissione al concordato preventivo della società debitrice e, accertato sussistere i presupposti richiesti dagli artt. 5 e seguenti l.fall., contestualmente ne dichiarava il fallimento.
Avverso lo stato passivo del Fallimento, frattanto formato, si opponeva la società creditrice per ottenere l’ammissione del proprio credito in privilegio ipotecario anziché al chirografo, ma il Tribunale respingeva l’opposizione motivando che l’ipoteca giudiziale era stata iscritta nei novanta giorni antecedenti la domanda di concordato.
La società creditrice proponeva, quindi, ricorso per Cassazione ex art. 99 u.c. l.fall. sulla base dell’unico motivo dato dalla ritenuta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 168, co. 3, L. Fall. La quaestio iuris al vaglio della Suprema Corte concerne l’interpretazione di tale disposizione, alla luce del principio di consecuzione delle procedure.
L’art. 168 l.fall. – conosciuto in giurisprudenza, per lo più, relativamente al divieto di esercitare azioni esecutive e cautelari a far data dalla pubblicazione nel registro imprese della domanda di concordato preventivo – nel suo 3° comma (introdotto col D.L. 83/2012) sanziona l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni antecedenti la domanda di concordato, misura intesa a evitare che i creditori informati dello stato deteriore dell’impresa si assicurino titoli di prelazione in pregiudizio al buon esito della procedura concorsuale.
D’altro verso, il principio di consecuzione delle procedure – che fino all’introduzione (col D.L. 83/2012) dell’art. 69 bis l.fall. nemmeno trovava un preciso riferimento normativo, ma sicura identificazione presso la giurisprudenza di prossimità e riconoscimento in seno alla Suprema Corte – consente di estendere gli effetti della domanda di concordato al fallimento che sia dichiarato in luogo della procedura minore, un’autentica retrodatazione del “periodo sospetto” concessa dalla valutazione unitaria delle distinte procedure.
L’intestata pronuncia assume particolare rilievo giacché dirime il dibattito insorto attorno all’interpretazione dell’art. 168 co. 3 l.fall. nel caso di successione del fallimento al concordato, quando si ipotizzava che l’inefficacia in discorso verrebbe meno perché destinata ad esaurire la propria funzione nel contesto della sola procedura minore, non senza dimenticare che la procedura di fallimento già assume specifica disciplina delle sorti dell’ipoteca giudiziale nel caso di sopravvenienza del fallimento al concordato.
Eppure, spiega la Corte, una volta rivelata l’identità del presupposto che risiede alla base delle distinte procedure s’impone non potersi ritenere l’autonomia delle stesse ma doversi considerare la successiva dichiarazione di fallimento come conseguenza del medesimo status decoctionis, le due procedure come inscindibili. Diversamente ragionando, spiega la Corte, appare chiaro che i creditori ipotecari avrebbero tutto l’interesse a disapprovare il concordato se ciò portasse a rivalutare il credito, così avvilendo la finalità della norma.
Ne consegue che l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta in esito a declaratoria di inammissibilità del concordato ex art. 162 (v. Cass. 7324/2016) come a seguito di revoca ex art. 173, deve essere retrodatata, da cui l’inefficacia automatica nel fallimento delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione nel registro imprese del previo ricorso per concordato.
Nondimeno, l’inefficacia in parola – pertinente alla sola ipoteca giudiziale – è valida a operare soltanto nel caso di successione tra concordato e fallimento, non potendosi invocare nell’ambito della domanda di concordato che ne segua altro già abbandonato (v. Cass. 14671/2018).
Per tutto questo, la Suprema Corte ha respinto il ricorso con compensazione delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicati in Rivista:
REVOCATORIA FALLIMENTARE: CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DEL DIES A QUO DEL PERIODO SOSPETTO
IL PERIODO SOSPETTO DECORRE A RITROSO DALLA ISCRIZIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Decreto | Tribunale di Milano, Giudice relatore, Presidente dott. Filippo Lamanna | 16.01.2014 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/revocatoria-fallimentare-criterio-di-individuazione-del-dies-a-quo-del-periodo-sospetto
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno