ISSN 2385-1376
Testo massima
La funzione della delibera prevista dall’articolo 152 L.Fall. per la presentazione della domanda di concordato e della sua iscrizione nel registro delle imprese è quella di rendere conoscibile la decisione del legale rappresentante della società.
L’omessa indicazione nella delibera dello specifico contenuto della proposta e del piano concordatario può essere rilevata esclusivamente dai soci e non dai creditori eventualmente dissenzienti.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Milano, dott.ssa Francesca M. Mammone, con sentenza depositata il 22 luglio 2015.
Nella fattispecie de qua, nell’ambito di un giudizio di omologazione di concordato preventivo, alcuni creditori dissenzienti proponevano opposizione, deducendo inter alia l’invalidità della delibera assunta ex art. 152 L.Fall. dagli amministratori (di società di capitali), in quanto avente ad oggetto la sola decisione di presentare domanda di concordato e non anche le condizioni della proposta.
Il Tribunale di Milano, col provvedimento in esame, ha rigettato l’opposizione, giudicando infondati i motivi di doglianza, precisando portata e funzione della determina ex art. 152 L.Fall., chiarendo che la relativa iscrizione nel registro delle imprese è volta a rendere conoscibile la decisione del legale rappresentante della società. Quanto al suo oggetto, e quindi alla precisazione nello stesso atto dello specifico contenuto della proposta e del piano, il Tribunale ha precisato che “si tratta di norma dettata a protezione dell’interesse dei soci che, allorché non abbiano inteso riservare all’organo assembleare la decisione sull’accesso alla procedura, devono comunque poter controllare l’operato dell’amministratore. Si deve escludere, dunque, che i creditori siano legittimati a dolersi della pretesa incompletezza ed inadeguatezza della determina“.
La decisione del Tribunale di Milano risulta coerente con la diffusa interpretazione dell’art. 152 L.Fall. (che trova applicazione non solo al concordato fallimentare ma anche al concordato preventivo per l’espresso richiamo contenuto nell’art 161, comma 4, L.Fall.), di esclusiva tutela delle posizioni dei soci, ai quali è altresì attribuita (ex art. 152, comma 2, L.Fall.), la possibilità, con apposita clausola nell’atto costitutivo o nello statuto, di determinare liberamente – sia con rifermento all’organo competente, sia in relazione alla maggioranza alla quale subordinare le relative deliberazioni le modalità attraverso le quali assumere le decisioni in ordine alla proposta di concordato.
Testo del provvedimento
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