ISSN 2385-1376
Testo massima
La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, SOTTOSCRITTO DAL DEBITORE, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale a norma dell’art.161 legge fallimentare.
Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152 lf, che, a sua volta, prevede che la proposta di concordato per la società fallita sia sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile.
Tali norme si applicano anche nel caso in cui l’imprenditore abbia conferito mandato ad un avvocato in quanto la legge richiede NECESSARIAMENTE la sottoscrizione del debitore.
In mancanza, il ricorso verrà respinto per mancanza dei requisiti formali minimi indispensabili atteso che sul punto il legislatore è stato testuale nel richiedere la espressa sottoscrizione da parte dell’imprenditore.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 336/2013