Provvedimento segnalato dall’Avv. Cristina Iamartino del Foro di Roma
A prescindere dall’intervenuta risoluzione del concordato preventivo, non sussistono preclusioni alla dichiarazione di fallimento, ove il creditore faccia valere l’omesso soddisfacimento del proprio credito nella misura falcidiata concordataria, ferma restando la sussistenza dei presupposti per la fallibilità di cui agli artt. 1 e 5 l.f.
L’inadempimento al concordato costituisce “nuova insolvenza”, ancorchè non muti il titolo originario del credito; ciò che muta, infatti, è la capacità (rectius: l’incapacità) del debitore di far fronte ai debiti concordatari, nonostante la loro riduzione a fronte della falcidia.
Il creditore concordatario può avvalersi, per la tutela del proprio credito, dopo l’omologazione, oltre che della possibilità di intraprendere l’esecuzione sui beni del concordato, anche della presentazione dell’istanza di fallimento.
Questi i principi ribaditi dalla Corte d’Appello di Messina, Pres. Patania – Rel. Gregorio, con la sentenza n. 90 del 20 febbraio 2020.
Tale provvedimento ha rigettato il reclamo proposto da una società avverso la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Messina, pronunciata con sentenza n. 17 del 16 maggio 2019.
In quella sede, il Collegio aveva stabilito che “nell’ipotesi di impresa già ammessa al concordato preventivo poi omologato, ed in caso di inadempimento dei debiti concorsuali, il creditore insoddisfatto può senz’altro avanzarne istanza di fallimento, ai sensi dell’art. 6 l.fall., a prescindere dall’intervenuta risoluzione del detto concordato, essendo ormai venuto meno – dopo la riforma dell’art. 186 l.fall. introdotta dal d.lgs. n. 169 del 2007 – ogni automatismo tra risoluzione del concordato e dichiarazione di fallimento e dovendo l’istante proporre la domanda di risoluzione, anche contestualmente a quella di fallimento, solo quando faccia valere il suo credito originario e non nella misura già falcidiata”.
La Corte territoriale, in linea con i giudici di prime cure, ha confermato la sentenza.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FALLIMENTO: AMMISSIBILE IL RICORSO ANCHE DOPO LA DECORRENZA DEI TERMINI PER LA RISOLUZIONE DEL CONCORDATO
SI DEVE PERÒ FORNIRE LA PROVA DELL’INCAPACITÀ DEL DEBITORE A RISPETTARE GLI OBBLIGHI CONCORDATARI
Sentenza | Tribunale di Messina, Pres. Minutoli – Rel. Bisignano | 16.05.2019 | n.17
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fallimento-ammissibile-listanza-anche-dopo-la-decorrenza-dei-termini-per-la-risoluzione-del-concordato
CONCORDATO PREVENTIVO- FALLIMENTO: IN IPOTESI DI CONSECUZIONE DI PROCEDURE, INEFFICACI LE IPOTECHE GIUDIZIALI ISCRITTE NEI 90 GIORNI
L’ART. 168 CO. 3 L.FALL. IMPEDISCE CHE I CREDITORI SI ASSICURINO TITOLI DI PRELAZIONE IN PREGIUDIZIO AL BUON ESITO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Ordinanza | Cassazione civile, sez. I, Pres. Didone – Rel. Di Virgilio | 05.03.2019 | n.6381
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/concordato-preventivo-fallimento-in-ipotesi-di-consecuzione-di-procedure-inefficaci-le-ipoteche-giudiziali-iscritte-nei-90-giorni
CONCORDATO PREVENTIVO: INAMMISSIBILE DOMANDA PROPOSTA DOPO DECISIONE SU ISTANZA DI FALLIMENTO
PRECLUSA LA REVOCA DI UNA DECISIONE GIÀ ASSUNTA ANCHE SE NON ANCORA PUBBLICATA
Ordinanza | Cassazione Civile, sez. sesta Pres. Dogliotti – Rel. Cristiano | 17.08.2016 | n.17156
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/concordato-preventivo-inammissibile-domanda-proposta-decisione-istanza-fallimento
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