Il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2, (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, comma 1) ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, non avendo carattere decisorio. Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato.
Questo il principio ripreso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Solaini, con la sentenza n. 10891 resa l’8 giugno 2020.
Il Tribunale di Fermo aveva revocato l’ammissione alla procedura di concordato preventivo di una società perchè all’esito di una disamina del piano concordatario, alla luce della relazione depositata dal Commissario giudiziale (previo verifiche svolte con l’ausilio dei tecnici nominati dal Giudice Delegato), risultava che erano venute meno le condizioni di ammissibilità del concordato preventivo a cui era stata ammessa la società. In particolare, il tribunale perveniva alla conclusione che l’attivo disponibile non era sufficiente neppure a coprire le spese per il pagamento dei creditori privilegiati (detratto l’ammontare dei crediti prededucibili), con l’effetto di non poter vedere soddisfatti, neppure in parte, i creditori chirografari.
A sostegno della propria decisione di revoca del concordato, il tribunale rilevava che quando il commissario abbia l’evidenza di una sopravvalutazione dei beni di entità significativa tale da determinare una prognosi di certa impossibilità di soddisfacimento dei creditori chirografari, allora non può che prendere atto del fatto che il tema del valore dei beni ceduti alla massa dei creditori incide direttamente sulla c.d. fattibilità giuridica del concordato e, come tale, rientra nella sua sfera di cognizione.
La società ha proposto ricorso per Cassazione, ritenuto però inammissibile, sulla base del principio di diritto sopra enunciato ed espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27073/2016. Nel caso di specie, infatti, il Tribunale di Fermo si è limitato a revocare l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, senza statuire su un’eventuale istanza di fallimento della società. Pertanto, il decreto in sè, non avendo carattere decisorio, difettando il carattere della definitività, potendo essere riproposta la domanda di concordato, non è soggetto a ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., comma 7.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
CONCORDATO PREVENTIVO: escluso ricorso straordinario per Cassazione avverso il decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta
Il rimedio ex art. 111, comma 7, Cost. esperibile solo avverso i provvedimenti decisori e definitivi
Sentenza | Cassazione civile, sez. unite, Pres. Rordorf – Rel. De Chiara | 28.12.2016 | n.27073
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