ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di concordato preventivo, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l’adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale a soddisfazione non integrale degli stessi, in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi “normali”, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti.
La determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto, costituisce un accertamento di fatto compiuto dal Giudice sulla base della relazione giurata di cui all’art. 160 della legge fallimentare.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. prima, Pres Ceccherini Rel. Di Virgilio, con la sentenza del 2 settembre 2015, n. 17461, in merito all’ammissibilità del pagamento dilazionato dei creditori privilegiati e al diritto di voto di quest’ultimi in ordine ad una proposta di concordato preventivo.
La pronuncia scaturiva da un’istanza di concordato, presentata da una Società S.r.l. innanzi al Tribunale di Roma, corredata peraltro da un piano di riparto in base al quale i creditori privilegiati sarebbero stati pagati con una dilazione ulteriore rispetto ai tempi procedurali necessari per liquidare il patrimonio immobiliare (incomparabile fonte di credito per la S.r.l. e dunque di solvenza dei debiti).
Il Tribunale, con conferma della Corte d’Appello in sede di reclamo, dichiarava l’inammissibilità del concordato preventivo sul presupposto che il piano risultava lesivo della posizione dei creditori privilegiati e, reputato sussistente lo stato d’insolvenza, apriva il fallimento.
La vicenda arrivava in Cassazione, atteso che la S.r.l. lamentava, fra l’altro, la violazione da parte dei giudici di secondo grado, degli artt. 160, 161, 162, 177 L.Fall..
La ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, sottolineava come gli articoli sopra citati impongano l’integrale pagamento dei creditori privilegiati senza, tuttavia, ordinare il rispetto di relative tempistiche; il tempo, peraltro, era una conseguenza obbligata e derivante dalla necessità di attendere la liquidazione degli immobili gravati da privilegio al fine di ottenere le disponibilità necessarie all’adempimento degli oneri dovuti. La società, peraltro, avrebbe tenuto conto del riconoscimento degli interessi convenzionali maturati nelle more; nel caso di specie, la Corte d’appello non aveva, infatti, tenuto conto della volontà di parte debitrice di procedere alla corresponsione degli interessi ma aveva stabilito, in modo arbitrario ed inammissibile, che i tempi della liquidazione fossero stati dilatati per volontà del liquidatore in danno dei creditori privilegiati.
La Suprema Corte, con la pronuncia in argomento, si è espressa nel senso di ritenere ammissibile un’istanza di concordato preventivo che preveda il pagamento dilazionato dei privilegiati pur andando oltre gli ordinari tempi della procedura di liquidazione; ha, tuttavia, precisato che il pagamento dilazionato può dar luogo a un’ipotesi di soddisfacimento non integrale della classe creditoria, a cui consegue l’attribuzione del voto proporzionalmente al credito – stimato dal professionista nella relazione giurata disposta ai sensi dell’art. 160, co. 2 L.Fall. – che sarà soddisfatto in ritardo.
Ed invero, la Corte, richiamando precedente giurisprudenza, espressamente dichiara: “Va resa applicazione del principio enunciato nella sentenza 10112/2014 (e conforme, la successiva 20388/2014) secondo cui, in materia di concordato preventivo, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l’adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto “liquidativo”) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi “normali”, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti; la determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto L. Fall., ex art. 177, comma 3, costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata L. Fall., ex art. 160, comma 2, tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui alla L. Fall., artt. 54 e 55, (richiamata dalla L. Fall., art. 169)”. Tali aspetti sono stati, certamente, omessi dal giudice di merito mentre è evidente che dovevano essere considerati in sede di disamina del piano di riparto, con esatta determinazione degli interessi, delle tempistiche e delle garanzie per le diverse classi di creditori.
Gli Ermellini, pertanto, hanno cassato la pronuncia impugnata in relazione al motivo su esposto con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Resta fermo che l’aspetto più interessante della pronuncia è relativo al non integrale soddisfacimento: il concetto, infatti, non è semplicemente quantitativo ma copre anche i casi di dilazione del pagamento per cui “il soddisfacimento integrale ma dilazionato equivale alla non integralità”. La massima in questione sembra pertanto fungere da monito per i giudici della Corte d’Appello di Roma chiamati al riesame della vicenda.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 210/2016