Testo massima
Il termine ex art. 161 VI co lf per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione di cui all’art. 161 secondo e terzo comma lf ha natura processuale ed è soggetto alla sospensione durante il periodo feriale contemplato dalla L. 742/1969.
E’ quanto disposto dal Tribunale di Roma, Giudice dott. Fabio De Palo, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, ove è stato depositato il ricorso ai sensi dell’art. 161 comma 6 lf come modificato con D.L. 83/2012 convertito in L. 7-8-2012, n. 134, con riserva di deposito della proposta e del piano nonché contestuale richiesta di fissazione del termine da parte del Tribunale.
Il Tribunale, ritenuto di dover contenere al minimo di legge il termine per le necessarie integrazioni in mancanza di adeguate motivazioni dedotte a sostegno di una maggiore dilazione e ritenuto che tale termine avrebbe avuto naturale scadenza durante il periodo feriale contemplato dalla L. 742/1969, stante la natura processuale del termine medesimo, ha affermato la sospensione dello stesso durante tutto il periodo feriale.
Testo del provvedimento
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTATRE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott, Giovanna Russo presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo giudice
Dott. Fabio De Palo giudice relatore
Nei procedimenti di concordato preventivo n.
ha emesso il seguente
DECRETO
Vista la domanda di concordato preventivo avanzata dalla s.r.l. con ricorso depositato il 12.3.2013, ai seni dell’art. 161 comma 6 L.F. come modificato con D.L. 83/2012 convertito in L. 7-8-2012, n. 134, con riserva di deposito della proposta e del piano nonché contestuale richiesta di fissazione del termine da parte del Tribunale;
considerato che la sede legale della società è in Roma e dunque sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale;
rilevato che risulta depositata determina dell’amministratore unico in data 5.6.2013, ai sensi dell’art. 152, secondo comma, lett. B. L.F. (con allegata domanda per la relativa iscrizione nel registro delle imprese);
rilevato che sono stati prodotti gli ultimi tre bilanci di esercizi (anni 2010, 2011 e 2012);
ritenuto di dover contenere al minimo di legge il termine per le necessarie integrazioni in mancanza di adeguate motivazioni dedotte a sostegno di una maggiore dilazione;
ritenuto che venendo tale termine ad avere naturale scadenza durante il periodo feriale contemplato dalla L. 742/1969 la relativa decorrenza deve però ritenersi sospesa durante tutto quel periodo (stante l’indubbia natura processuale del termine medesimo);
rilevato che ai sensi dell’art. 161, comma 8, L.F. va disposto che ogni trenta giorni sia trasmessa al Tribunale una relazione informativa circa l’andamento dell’ordinaria amministrazione, con un chiaro prospetto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria e prospetto riassuntivo degli eventuali atti di straordinaria amministrazione che dovessero essere compiuti, previa autorizzazione ai seni dell’art. 161 comma 7 L.F;
visto l’art. 161, comma 6, L.F.
P.Q.M.
assegna alla ricorrente termine sino al
per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione previsti dall’art. 161 secondo e terzo comma L.F.;
dispone che ogni trenta giorni sia trasmessa al Tribunale una relazione informativa circa l’andamento dell’ordinaria amministrazione, con un chiaro prospetto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria e indicazione degli eventuali atti di straordinaria amministrazione che dovessero essere compiuti, previa autorizzazione ai sensi dell’art. 161, comma 7, L.F.;
manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente ed al P.M..
Cosi deciso in Roma il 3/7/2013
Il Presidente
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