La domanda di concordato preventivo proposta dopo la decisione sull’istanza di fallimento, ma prima della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, è inammissibile, atteso che il momento della pronuncia di quest’ultima va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre la successiva stesura della motivazione, la sottoscrizione e la conseguente pubblicazione non incidono sulla sua sostanza, né il fallendo può pretendere la revoca di una decisione già assunta e la retrocessione del processo alla fase istruttoria a seguito della tardiva presentazione di una domanda concordataria su cui il collegio non è più tenuto a statuire.
Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, sez. VI, nella ordinanza n. 17156 del 17/08/2016.
Nel caso di specie il Tribunale di Siracusa, su istanza della società per azioni in concordato preventivo, attuale controricorrente, ne aveva dichiarato il fallimento contestualmente affermando l’inammissibilità della domanda di concordato con riserva depositata dalla debitrice.
Contro tale sentenza la S.r.l., attuale ricorrente, aveva poi proposto reclamo, respinto dalla Corte d’appello di Catania.
La Corte territoriale, in particolare, aveva sostenuto la mancata contestazione di parte ricorrente circa l’esistenza e l’ammontare del credito vantato nei suoi confronti; aveva inoltre affermato che non vi fosse prova della sussistenza di un suo controcredito, liquido ed esigibile, da porre in compensazione con quello azionato dalla creditrice istante; aveva infine sostenuto l’ incongruità dell’assunto difensivo secondo cui l’ammissione al concordato, richiesto nelle forme della cessione dei beni ai creditori, avrebbe comportato il superamento dello stato di crisi aziendale.
La S.r.l. ha dunque impugnato la sentenza con ricorso per cassazione sorretto da sette motivi.
In particolare, la ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del principio di prevalenza della procedura di concordato preventivo rispetto al procedimento volto alla dichiarazione di fallimento; ha censurato il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale dichiarato d’ufficio inammissibile la domanda di concordato; ed ha contestato, infine, la sussistenza dello stato di insolvenza.
La Corte di Cassazione ha sostenuto, in primo luogo, l’infondatezza dei primi sei motivi di ricorso, purtuttavia affermando la necessità di una parziale correzione della motivazione in base alla quale, conformemente a diritto, la Corte territoriale aveva escluso che il tribunale fosse obbligato a concedere il termine ex art. 161, comma 6, ed a sospendere sino al suo esito la decisione sulla domanda di fallimento.
A parere della Corte, appare infatti decisivo il fatto, di cui la Corte del merito non ha tenuto conto, che la domanda di concordato sia stata depositata dalla debitrice non solo dopo che il giudice designato ha dichiarato chiusa l’istruttoria, riservandosi di riferire al collegio, ma persino dopo la data in cui il collegio medesimo ha deliberato sull’istanza di fallimento.
Per la Corte è da considerare inammissibile anche l’ultimo motivo del ricorso, volto ad ottenere una diversa valutazione, nel merito, delle circostanze istruttorie sulle quali si fonda l’accertamento dello stato di insolvenza.
Per la Cassazione la domanda di concordato preventivo proposta dopo la decisione sull’istanza di fallimento, ma prima della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, è inammissibile, atteso che il momento della pronuncia di quest’ultima va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre la successiva stesura della motivazione, la sottoscrizione e la conseguente pubblicazione non incidono sulla sua sostanza, né il fallendo può pretendere la revoca di una decisione già assunta e la retrocessione del processo alla fase istruttoria a seguito della tardiva presentazione di una domanda concordataria su cui il collegio non è più tenuto a statuire.
Sulla base del suddetto principio, la Cassazione ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
Sentenza| Cassazione Civile, sez.prima, Pres. Ceccherini – Rel. Cristiano | 31.03.2016 | n.6277
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Pres. Caria, Rel. Di Giorgio | 25-02-2015 | Autore: Avv. Camilla Perone Pacifico
CONCORDATO CON RISERVA: VIETATA LA RINUNCIA AL CONCORDATO A TERMINE PRESSOCHÉ SPIRATO
Decreto | Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, Pres. Giovanna Russo, Est. Luisa De Renzis | 15-07-2014| Autore: Dott.ssa Alessia Pesce
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno