ISSN 2385-1376
Testo massima
La banca ha la facoltà di escutere il pegno che risulti da scrittura avente data certa anteriore alla apertura della procedura di concordato preventivo, in ottemperanza all’art. 4 del Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n. 170, in cui si deroga al divieto sancito dall’art. 168 L.F.
Chiarendo l’importante principio in epigrafe, il Tribunale di Ravenna, in persona del dott. Massimo Vicini, con ordinanza del 25 ottobre 2013, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 cpc, da un imprenditore in concordato preventivo, con il quale quest’ultimo aveva chiesto la restituzione di alcune somme di denaro costituite in pegno a favore della banca, a fronte della concessione di diverse linee di finanziamento.
La banca, in particolare, a fronte dell’inadempimento dell’imprenditore, aveva prelevato dai libretti nominativi di deposito consegnati in pegno da quest’ultimo l’importo corrispondente al credito vantato.
Il ricorrente poneva a fondamento delle propria istanze l’assunto secondo il quale i pegni non avrebbero potuto essere escussi in quanto inopponibili alla procedura di concordato preventivo per mancanza di data certa, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 2704 c.c. e 45 L.F., oltre che la presunta violazione del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive previsto dall’art. 168 L.F.
Il Giudice, negando la tutela richiesta, argomentando che:
– in primis, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i pegni erano pienamente opponibili alla procedura di concordato, in quanto costituiti con scritture aventi data certa anteriore all’apertura della procedura;
– in secundis, l’escussione dei pegni da parte dei creditori pignoratizi non avrebbe determinato alcuna violazione del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive previsto dall’art. 168 L.F., posto che, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs.vo 21/05/2004 n. 170, al verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, quale quella di concordato preventivo (Cfr. D. Lgs. 21/05/2004 n. 170 , art. 1), di procedere all’utilizzo della somma oggetto della garanzia per estinguere l’obbligazione finanziaria garantita.
Per tali ragioni il Tribunale ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese vista la totale soccombenza ed atteso che la questione non poteva dirsi controversa.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 41/2014