ISSN 2385-1376
Testo massima
La delibera degli amministratori, di “approvazione” della domanda di concordato, deve esistere già al momento della presentazione di quest’ultimo, costituendone un presupposto.
Né può invocarsi, al fine di consentirne la produzione anche dopo il deposito del ricorso, l’art. 162, comma 1, l.fall., che consente al tribunale di fissare al debitore un termine ma solo per produrre “nuovi documenti” e non anche per sanare la lacuna relativa agli atti da depositare insieme alla domanda, come previsti dall’art. 161, commi 1, 2, 3 e 4 1.fall..
Questi i principi enunciati dal Tribunale di Napoli, Sezione Fallimentare, Giudice Relatore dott. De Matteis, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo ove la società istante, nel presentare la domanda di concordato ai sensi dell’art. 161, comma 6, 1.fall., non solo non aveva depositato la deliberazione dell’amministratore, ma aveva omesso di allegare e/o dedurre, altresì, che la domanda era stata approvata con deliberazione di quest’ultimo ( risultante “da verbale redatto da notaio”)e che tale deliberazione era stata “depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 2435 del codice civile”.
Il Tribunale, ha osservato come la società si fosse, viceversa, limitata a depositare la delibera assembleare con cui i soci avevano deliberato di “approvare l’intenzione dell’amministratore unico in relazione all’accesso della società alla procedura di concordato preventivo….” .
Né tanto meno la delibera dell’organo amministrativo (necessaria anche in caso di amministratore unico: Corte di Appello Napoli sent. 114/2013) era risultata successivamente assunta (e depositata) in occasione del deposito del piano e della relazione.
Orbene, il Tribunale rileva come la delibera degli amministratori di “approvazione” della domanda di concordato costituisca un presupposto per la sua presentazione e che, in quanto tale, deve esistere già in tale momento.
Tanto, ai sensi dell’art. 161, comma 4 1.fall., secondo cui “per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’ari. 152” . La norma in parola, infatti, a sua volta, al comma 2, lett. b) ed al comma 3, prevede che, nella società a responsabilità limitata. “la proposta e le condizioni del concordato”, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto. “sono deliberate dagli amministratori‘, e tale deliberazione “deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 2436 del codice civile”.
I Giudici precisano, inoltre, come non possa invocarsi, al fine di consentirne la produzione anche dopo il deposito del ricorso, l’art. 162, comma 1, l.fall., che consente al Tribunale di fissare al debitore un termine per produrre “nuovi documenti”, e non anche per sanare la lacuna relativa agli atti da depositare congiuntamente alla domanda, così come previsti dall’art. 161, commi 1, 2, 3 e 4, 1.fall..
Tanto, del resto, è confermato dal nuovo testo dell’art 161, comma 6, 1.fall., nella parte in cui prevede che il debitore possa presentare domanda di concordato con riserva (solo) della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° e non anche della delibera di approvazione di cui al comma 4′ dello stesso articolo.
Muovendo da tali presupposti, vista l’impossibilità, nel caso di specie, di concedere un termine per la produzione della delibera dell’organo amministrativo, trattandosi di documento che deve preesistere alla presentazione della domanda di concordato preventivo, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Si riporta, per una immediata lettura , il contenuto dell’art.152 lf, che disciplina la PROPOSTA DI CONCORDATO:
I. La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
II. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
III. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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