L’art. 184, comma 2, l.f., ai sensi del quale il concordato di una società di persone ha efficacia esdebitatoria anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili relativamente ai debiti sociali, opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano prestato fideiussione.
La previsione secondo cui i creditori anteriori conservano i propri diritti contro i fideiussori si riferisce a fideiussori terzi e non a fideiussori che siano anche soci, che invece soggiacciono alla responsabilità diretta (ancorché sussidiaria) per i debiti sociali.
La regola non può che riguardare tutti indistintamente coloro che rimangono soggetti agli effetti di un concordato preventivo omologato, nella duplice concorrente veste di socio illimitatamente responsabile e di fideiussore, né rileva il momento (anteriore o posteriore all’assunzione della posizione di socio) in cui sia stata contratta la garanzia fideiussoria.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, dott. Filippo D’Aquino, con ordinanza del 23 dicembre 2015, affrontando la questione relativa all’efficacia del concordato preventivo nei confronti del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, il quale abbia rilasciato in precedenza una garanzia fideiussoria per un finanziamento contratto dalla società.
Nel caso di specie, i soci e fideiussori di una società proponevano opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano in favore di una banca.
Essi deducevano che la società aveva ottenuto dalla banca due finanziamenti chirografari rispetto ai quali essi avevano rilasciato garanzia personale a favore della stessa.
Successivamente all’ultimo finanziamento, era stata deliberata la trasformazione da società in accomandita semplice in società in nome collettivo, allo scopo di far assumere ai soci accomandanti la qualità di soci illimitatamente responsabili.
Tale delibera veniva condizionata all’omologa del proponendo concordato preventivo, con lo scopo di sortire l’effetto per i soci del beneficio, unitamente alla società, dell’esdebitazione dei debiti sociali ai sensi dell’art. 184 l.f., posto che a seguito dell’omologa i soci della società sarebbero divenuti illimitatamente responsabili con il proprio patrimonio dell’esecuzione della proposta concordataria nei limiti e a termini della stessa.
La domanda di concordato proposta, nella quale si contemplava la trasformazione della società da accomandita in collettiva, veniva omologata in assenza di opposizioni.
Affermavano gli opponenti che a seguito dell’omologa del concordato, la società si trasformava da accomandita in collettiva per effetto dell’avveramento della condizione apposta alla delibera di trasformazione sociale.
Sulla base di tali premesse, deducevano l’illegittimità del decreto opposto, essendo essi tenuti all’esecuzione della proposta concordataria nei limiti della medesima, tenuto conto della falcidia concordataria.
Si costituiva in giudizio la banca opposta, chiedendo il rigetto dell’opposizione, deducendo che l’effetto esdebitatorio opera per i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, non anche per le obbligazioni assunte dai garanti a titolo personale.
Il Tribunale, aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, inaugurato con la decisione delle Sez. Unite n. 3749/89, e successivamente confermato, ex multis, da Cass. Sez. I, 1688/1999, ha affermato che l’art. 184, comma 2, l.f. (ai sensi del quale il concordato di una società di persone ha efficacia esdebitatoria anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili relativamente ai debiti sociali) opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano prestato fideiussione.
La previsione secondo cui i creditori anteriori conservano i propri diritti contro i fideiussori si riferisce a fideiussori terzi e non a fideiussori che siano anche soci, che invece soggiacciono alla responsabilità diretta (ancorché sussidiaria) per i debiti sociali.
E lo stesso debito del fideiussore è, in quanto tale, assunto in qualità di socio e non come terzo.
Il Tribunale ha altresì precisato che la regola accolta non può che riguardare tutti indistintamente coloro che rimangono soggetti agli effetti di un concordato preventivo omologato, nella duplice concorrente veste di socio illimitatamente responsabile e di fideiussore.
Né rileva il momento (anteriore o posteriore all’assunzione della posizione di socio) in cui sia stata contratta la garanzia fideiussoria (Cass., Sez. I, 1688/99, cit.).
Sulla base di tali considerazioni, ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
Si segnala:
IL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE DI UNA SOCIETÀ PERSONE, TERZO DATORE IPOTECA, RISPONDE INTEGRALMENTE DELL’OBBLIGAZIONE, ANCHE A SEGUITO DELL’OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO
IL SOCIO DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE CHE ABBIA PRESTATO GARANZIA REALE PER LA SOCIETÀ, NON PUÒ CONSIDERARSI TERZO AI FINI DELL’ART. 184 LF.
Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia concesso ipoteca per un debito della società, risponde integralmente dell’obbligazione assunta, anche a seguito dell’omologazione del concordato preventivo della società, nei limiti del valore del bene su cui insiste l’ipoteca, indipendentemente dall’applicazione dall’art. 184 l. fall.
Il socio di società di persone che abbia prestato garanzia reale per la società, non può considerarsi terzo rispetto ad essa e non trova quindi applicazione l’art. 184, comma 1, u.p., lf.
Il credito garantito da ipoteca rilasciata dal socio illimitatamente responsabile va riconosciuto come credito ipotecario in sede concordataria ove quindi va soddisfatto in modo integrale nei limiti della capienza del bene ipotecato. Qualora ciò non avvenga residua l’obbligazione in capo al socio, salvo il successivo regresso di questo verso i coobligati.
Sentenza Cassazione Civile, Sezioni Unite, Pres ROVELLI – Rel RAGONESI 16-02-2015 n.3022
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