ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Paolo Puliti
Nell’ipotesi in cui il patto di compensazione inserito nel contratto di conto corrente ordinario, a sua volta collegato ad un conto anticipi, non limiti il diritto della banca ad operare la compensazione con riferimento soltanto alle somme anticipate per il pagamento di fatture, è da ritenersi legittima la compensazione operata dall’istituto di credito ai sensi dell’art.1853 c.c..
Non costituisce un ostacolo all’esercizio del diritto di compensazione previsto in favore della banca neanche la pendenza di una procedura di concordato preventivo a carico della società – cliente, a condizione che sia accertata la persistenza dell’operatività degli intercorsi contratti.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Livorno, dott.ssa Emilia Grassi, con ordinanza ex art. 702 ter, depositata in data 19.05.2015.
Nel caso di specie, la Società in liquidazione chiedeva la condanna della Banca alla restituzione delle somme che si assumevano illegittimamente trattenute dall’istituto di credito a titolo di compensazione. In particolare, la società ricorrente assumeva d’aver intrattenuto con la Banca un contratto di conto corrente ordinario ed un conto anticipi su fatture, contestando alla resistente d’aver disatteso il proprio ordine di trasferimento delle somme versate dai clienti in pagamento delle fatture sul conto corrente ordinario, utilizzando piuttosto quelle medesime somme al fine di ridurre l’esposizione debitoria della società maturata sul conto anticipi. La società evidenziava che gli importi delle predette fatture non erano stati anticipati dalla banca, rimarcando altresì che l’indebita compensazione operata dalla Banca, poiché effettuata successivamente all’apertura della procedura di concordato preventivo, avrebbe leso il principio della par condicio creditorum.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale concludeva per il rigetto delle doglianze di parte ricorrente, eccependo la legittimità del proprio operato in virtù del patto di compensazione previsto sia nel contratto di conto corrente ordinario che nel conto anticipi, contratti da considerarsi ancora in essere, attesa la scadenza del termine di sospensione di 60 giorni disposto dal Tribunale.
Il Giudice adito, nel disporre il rigetto delle domande di cui al ricorso introduttivo, con contestuale condanna della Società in liquidazione alla rifusione delle spese di lite a favore della Banca, ha preliminarmente accertato alla luce delle operate allegazioni e delle mancate contestazioni sul punto da parte della ricorrente l’effettiva, persistente operatività dei contratti di cui sopra. Da tale operatività contrattuale, ha chiarito il Tribunale, “discende la legittimità della condotta della Banca, che, in virtù della clausola di cui all’art. 5 del contratto di conto corrente ordinario, ha operato la compensazione sopra descritta. Detta clausola, invero, attribuisce alla banca, in presenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, come nel caso di specie, di operare la compensazione di cui all’art.1853 c.c.“.
Ininfluente, ai fini dell’accoglimento della domanda di condanna dell’istituto di credito, la pendenza della procedura di concordato preventivo, discendendo la legittimità della compensazione operata dalla Banca dalla persistente operatività dei contratti di conto corrente.
Per approfondimenti sull’argomento, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONCORDATO PREVENTIVO: È LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE
SE IL RAPPORTO BANCARIO PROSEGUE IN CORSO DI PROCEDURA, OPERA ANCHE IL PATTO DI COMPENSAZIONE
Ordinanza | Tribunale di Monza, dott. Mirko Buratti | 27-11-2013
Ove il rapporto bancario prosegua nel corso della procedura concordataria, gli importi pervenuti alla Banca successivamente alla data di deposito della domanda di concordato preventivo con riserva sono legittimamente incamerati dall’Istituto, ove trattenuti per effetto di validi ed opponibili patti di compensazione tra crediti e debiti, fino al provvedimento di sospensione dei rapporti bancari.
È legittima la condotta della Banca che operi la compensazione debiti/crediti con riferimento alle operazioni di “anticipazione bancaria regolate in conto corrente”, effettuate dalla Banca prima dell’ammissione della Società correntista alla procedura di concordato preventivo, in presenza di un contratto di conto corrente che è proseguito dopo l’apertura della procedura di pre-concordato fino al momento della sospensione del rapporto.
Quando il rapporto bancario prosegue nel corso della procedura concordataria, con piena efficacia di tutte le clausole pattizie ad esso riconducibili, anche il patto di compensazione, inscindibilmente interdipendente all’operazione creditizia è destinato ad operare in corso di procedura, finchè non intervenga una causa di scioglimento del rapporto, e ciò in deroga al principio di parità di trattamento dei creditori che impedisce il pagamento.
ESECUZIONE PRESSO TERZI: LA BANCA PUÒ ECCEPIRE LA COMPENSAZIONE AL FALLIMENTO SE LE SOMME NON SONO ASSEGNATE
LA COMPENSAZIONE NON È PRECLUSA DALLA POSITIVA DICHIARAZIONE EX ART. 547 CPC, SE L’ESECUZIONE INDIVIDUALE È DIVENUTA IMPROCEDIBILE
Sentenza | Cassazione civile, Pres. Ceccherini, Rel. Nazzicone | 04-03-2015 | n.4380
In tema di pignoramento individuale presso terzi di somma depositata su conto corrente bancario, non è precluso al terzo che abbia reso la dichiarazione positiva ex art. 547 cpc, nel procedimento espropriativo, dichiarato improcedibile per il sopravvenuto fallimento del debitore, di eccepire, nel giudizio ordinario intrapreso dal fallimento in luogo del debitore per il pagamento del saldo del conto corrente, la compensazione con riguardo al credito vantato dalla banca verso il fallimento in forza di un distinto rapporto di conto corrente, ai sensi della Legge Fallimentare ex art. 56 (R.D. n. 267 del 1942).
Testo del provvedimento
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