Testo massima
disciplina dello scioglimento e della sospensione dei contratti in
corso di esecuzione prevista dall’art. 169 bis L.F. deve ritenersi
applicabile anche nell’ambito di un procedimento di concordato
preventivo “in bianco”.
Lo
scioglimento dei rapporti contrattuali pendenti è ammissibile anche
con riferimento ai contratti di anticipo fatture o su ricevute
bancarie, laddove l’istituto di credito abbia già dato integrale
esecuzione alla propria prestazione.
La
natura delle obbligazioni e l’esistenza di un patto di compensazione
non incidono infatti sull’assoggettabilità dei singoli contratti al
disposto dell’art. 169 bis L.F., bensì soltanto sulla sorte delle
obbligazioni non adempiute al momento dello scioglimento.
Ai
fini dello scioglimento dei contratti, il richiedente, una volta
ottenuta l’autorizzazione da parte del giudice, è però tenuto a
manifestare alla controparte contrattuale la volontà di sciogliersi
dal vincolo negoziale.
Ciò
può avvenire, anche implicitamente, attraverso la comunicazione del
provvedimento autorizzativo emesso in accoglimento della richiesta.
Gli
effetti del provvedimento autorizzatorio di scioglimento dei rapporti
contrattuali pendenti devono essere pertanto fatti decorrere dalla
predetta comunicazione alle parti contro-interessate, fatti salvi gli
effetti della sospensione.
sanciti dalla Corte di Appello di Genova chiamata a decidere sul
reclamo proposto da alcune banche contro il provvedimento con cui era
stata accordata l’autorizzazione allo scioglimento dei contratti
bancari in corso, previa sospensione degli stessi, su richiesta di
una società a responsabilità limitata che aveva presentato ai
sensi dell’art. 161, comma 6, L.F., una domanda di concordato
preventivo “in bianco“, al fine di poter destinare gli importi
delle rimesse al finanziamento della prosecuzione dell’attività di
impresa.
istituti di credito hanno dunque contestato l’ammissibilità dello
scioglimento dei contratti in corso nell’ipotesi di concordato
preventivo “in bianco” con particolare riferimento a quei
contratti nei quali una delle parti aveva già dato esecuzione alla
propria prestazione. Le banche hanno altresì censurato il
provvedimento impugnato nella parte in cui aveva ritenuto sottratti
allo scioglimento solamente i contratti espressamente esclusi
dall’art. 169 bis L.F., vale a dire i contratti di lavoro
subordinato ed i contratti ex 72, comma 8, L.F. (contratto
preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis
del cc avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo), ex art.
72-ter L.F. (contratti di finanziamento destinati a uno specifico
affare ex art. 2447-bis, comma 1, lett. b), cc) ed ex art. 80, comma
1, L.F. (contratto di locazione di beni immobili).
Gli istituti di crediti
si dolevano inoltre del fatto che la decisione impugnata non teneva
conto né dell’operatività della cessione dei crediti nell’ambito
dei rapporti di anticipazione bancaria né dell’operatività del
patto di compensazione stipulato tra banca e cliente dal quale derivi
il diritto ad incamerare le somma riscosse a titolo di anticipazione.
La Corte di Appello di
Genova non ha tuttavia ritenuto fondate le eccezione sollevate dagli
istituti di credito.
Per poter risolvere la
questione relativa all’applicabilità della disciplina dello
scioglimento dei contratti al concordato preventivo “in bianco”,
il Giudice del reclamo ha richiamato proprio il disposto ex art. 169
bis L.F., facendo uso – in via interpretativa – del criterio
ermeneutico letterale.
L’art. 169 bis L.F.
stabilisce che la domanda di autorizzazione allo scioglimento dei
contratti in corso di esecuzione può essere proposta ai sensi
dell’art. 169 bis L.F. nel ricorso ex art. 161 L.F. .
La Corte di Appello ha
dunque osservato che l’art. 169 bis L.F. non fa alcun tipo di
specificazione in ordine al tipo di concordato preventivo “ordinario”
o “in bianco” al fine di stabilire se sia o meno applicabile
la disciplina dello allo scioglimento dei contratti in corso.
Il dato letterale del
disposto ex art. 169 bis L.F. appare in questo senso insuperabile.
A sostegno delle proprie
conclusioni, il Giudice adito ha inoltre evidenziato che l’art. 161
L.F. non prevede affatto due forme di concordato preventivo, in
quanto la norma ne disciplina un solo tipo caratterizzato da univoci
presupposti, requisiti e finalità.
L’art. 161, comma 6, L.F.
si limita difatti a consentire un differimento nella presentazione
della proposta, del piano e dei documenti, tanto è vero che dopo lo
scioglimento della riserva il concordato preventivo “in bianco”
non si differenzia dal concordato preventivo “ordinario”.
La Corte di Appello ha
pertanto ritenuto incongruo precludere l’accesso alla facoltà
disciplinata dall’art. 169 bis L.F. in ragione di una diversa
modalità di presentazione del ricorso ex art. 161 L.F.
Un differente trattamento
tra le situazioni in oggetto non potrebbe essere neppure giustificato
dal fatto che la procedura introdotta con la richiesta di concordato
preventivo “ordinario” risulterebbe caratterizzata da una
maggiore stabilità e da una maggiore garanzia di buona riuscita, in
quanto detta domanda può essere anch’essa oggetto di caducazione per
effetto di revoca, modifica, mancata approvazione o rigetto.
La Corte di Appello di
Genova è successivamente passata ad esaminare la questione relativa
all’applicabilità dell’istituto dello scioglimento ex art. 169 bis
L.F. ai rapporti negoziali nei quali una delle parti ha eseguito la
propria prestazione.
Il Giudice del reclamo ha
innanzitutto evidenziato che l’art. 169 bis L.F. disciplina in
modo autonomo lo scioglimento dei contratti in corso nell’ambito del
concordato preventivo.
Ne discende pertanto che
la disciplina dello scioglimento trova applicazione per tutte le
categorie di contratti, ad eccezione di quelli espressamente esclusi
dall’art. 169 bis L.F..
Non può difatti
ritenersi ammissibile la tesi secondo cui l’art. 169 bis L.F. può
essere esteso soltanto ai contratti con prestazioni ineseguite da
entrambe le parti.
La disciplina del
concordato preventivo non è difatti soggetta alle regole previste
dall’art. 72 L.F. in tema di fallimento, così come invece sostenuto
ed invocato dagli istituti di credito, in quanto non è stato fatto
alcuno specifico espresso richiamo a detta disposizione da parte del
nostro legislatore.
A ciò si aggiunge il
fatto che sussistono profonde differenze testuali tra l’art. 169 bis
L.F. e l’art. 72 L.F.
L’art. 72 L.F. fa infatti
riferimento ai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente
eseguiti da entrambe le parti, mentre l’art. 169 bis L.F. si
riferisce ai contratti in corso di esecuzione.
Circostanza di fatto che
comprende anche l’ipotesi in cui una delle parti abbia dato
esecuzione alla propria prestazione.
La Corte di Appello di
Genova ha infine respinto l’idea che possano dirsi esclusi dalla
disciplina dello scioglimento dei contratti pendenti anche i
contratti unilaterali per effetto del richiamo operato dall’art. 169
L.F. all’art. 55 L.F. avente ad oggetto gli effetti del fallimento
sui debiti pecuniari e all’art. 59 L.F. riguardante i crediti non
pecuniari.
La mancanza dell’art. 72
L.F. tra le norme richiamate dall’art. 169 L.F. costituisce in
definitiva motivo per escludere l’applicabilità di detta
disposizione alla disciplina del concordato preventivo.
Alla luce dei principi
sopra richiamati, la Corte d’appello di Genova è quindi giunta ad
affrontare il tema della sospensione e dello scioglimento dei
contratti di affidamento bancario in corso, ai sensi art. 169 L.F.
con particolare riferimento alla cessione di credito, allo sconto di
cambiali e alle anticipazioni bancarie su fatture o su ricevute
bancarie.
Il Collegio ha
evidenziato – nel merito – che la sorte dei singoli crediti collegati
ai contratti di cui viene chiesta la sospensione o lo scioglimento
deve essere valutata nell’ambito della procedura di concordato, ma
non ha alcuna correlazione con l’applicazione dell’art. 169 bis L.F..
La natura delle
obbligazioni e l’esistenza di un patto di compensazione non incidono
infatti sull’assoggettabilità dei singoli contratti bancari al
disposto ex art. 169 bis L.F., ma soltanto sulla sorte delle
obbligazioni non adempiute al momento dello scioglimento.
La Corte di Appello ha
pertanto confermato che l’operatività dell’art. 169 bis L.F. deve
essere ammessa per le anticipazioni bancarie su fatture o su ricevute
bancarie o su presentazione di un portafoglio di ordini, mentre è
esclusa la cessione di credito già perfezionatesi con la notifica al
debitore. dello sconto di cambiali in cui la girata si sia realizzata
o dello sconto di tratte documentate.
Ai fini dello
scioglimento dei contratti, la Corte di Appello di Genova ha però
osservato che il ricorrente, una volta ottenuta l’autorizzazione del
giudice, debba manifestare alla controparte contrattuale la
volontà di sciogliersi dal vincolo negoziale anche
implicitamente attraverso la comunicazione del provvedimento
autorizzativo emesso in accoglimento della richiesta, fatti salvi
gli effetti della sospensione.
Gli effetti dello
scioglimento dei contratti non costituisce difatti un effetto diretto
del provvedimento autorizzatorio.
La sospensione, invece,
svolge una funzione strumentale, autonoma ed indipendente, stante la
sua natura cautelare in grado di congelare gli effetti del rapporto
contrattuale in attesa che venga presa la decisione sullo
scioglimento.
La Corte di Appello di
Genova ha pertanto confermato lo scioglimento dei contratti in corso,
facendone però decorrere gli effetti dal momento della comunicazione
alle parti contro-interessate, fatti comunque salvi gli effetti della
sospensione.
Testo del provvedimento
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