LA MASSIMA
Nel procedimento di omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale, organo necessario della procedura di concordato nel suo intero svolgimento e contraddittore necessario nel giudizio di omologazione, assume la veste di parte del procedimento di omologa solo se provvede alla sua formale costituzione munendosi della rappresentanza tecnica ai sensi dell’art.82 cpc., comma 3, e depositando, al pari delle altre parti, memorie con cui, rappresenta le ragioni con le quali manifesta la volontà di opporsi all’omologazione.
Il commissario giudiziale può, tuttavia, depositare il parere anche dopo la scadenza del termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza fissata per l’omologa del concordato ex art.180 R.D. 267/1942.
In assenza di contestazioni da parte dei creditori, il Tribunale, verificata la regolarità del procedimento e l’esito della votazione, pur in presenza del parere negativo del commissario, deve omologare il concordato.
IL CASO
Le società ROSSI & C SRL in liquidazione, BIANCA SRL in liquidazione e F.LLI FIORE SNC venivano ammesse alla procedura di concordato preventivo.
Disposta la convocazione dei creditori, all’esito della votazione veniva raggiunta la maggioranza.
Il commissario giudiziale depositava, pertanto, la relazione con la quale segnalava l’insufficienza del ricavato della liquidazione ad adempiere quanto prospettato ai creditori.
Il Tribunale fissava l’udienza di comparizione del giudizio di omologa.
Le società proponenti il concordato si costituivano, ritualmente, dieci giorni prima di detta udienza.
Il commissario giudiziale, invece, depositava il parere, due giorni prima dell’udienza collegiale, con il quale confermava quanto già rappresentato nella sua relazione.
Il Tribunale, tenuto conto dei rilievi del commissario giudiziale, respingeva il concordato.
Le società reclamavano tale decreto innanzi alla Corte d’appello denunciando la nullità della costituzione del commissario, in quanto avvenuta senza il doveroso rispetto dei dieci giorni precedenti l’udienza, rilevando che in assenza di opposizioni, il Tribunale, verificata la regolarità della procedura, avrebbe dovuto in ogni caso omologare il concordato.
La Corte territoriale respingeva il reclamo in quanto, la costituzione tardiva quanto meno delle parti necessarie, dunque del commissario, non può ritenersi inammissibile in assenza di un meccanismo normativo preclusivo esplicito, tanto meno implicito.
Avverso la decisione le predette proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Con il PRIMO motivo lamentavano la violazione e falsa applicazione della Legge Fallimentare, art.173, comma 3 e art.180, e correlato vizio d’insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Con il SECONDO motivo deduce violazione della Legge Fallimentare, artt.173 e 180, ed ancora correlato vizio di motivazione.
LA DECISIONE
La Corte accogliendo i ricorsi, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio, alla Corte di Appello per una nuova valutazione di merito.
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo cui nel procedimento di omologazione di concordato preventivo, la costituzione del commissario giudiziale al solo fine di depositare il proprio parere motivato, non integra un’opposizione in senso tecnico, con la conseguenza che il giudizio del tribunale è limitato alla verifica della regolarità della procedura e dell’esito della votazione.
Il commissario giudiziale, assume la veste di parte del procedimento di omologa, solo se provvede alla sua formale costituzione, munendosi della rappresentanza tecnica ai sensi dell’art.82 cpc, comma 3, e depositando, al pari delle altre parti, memorie con cui, rappresenta le ragioni con le quali manifesta la volontà di opporsi all’omologazione.
Per effetto di tale principio la Corte ha deciso che in assenza opposizioni, stante il parere positivo del comitato dei creditori, tempestivamente costituitosi, secondo la previsione del comma 3 art.180, si esclude in radice la ipotizzabilità di uno scrutinio sul merito della scelta soggettiva ed individuale dei creditori, tale per cui il Tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito delle votazioni omologa il concordato.
IL COMMENTO
Come accade nella fase di ammissione della proposta di concordato, anche nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la valutazione sulla fattibilità o meno del piano concordatario spetta ai creditori e non già al Tribunale.
Momento centrale della procedura nel suo complesso si rinviene infatti nell’adunanza dei creditori alla quale viene riconosciuto un ruolo decisivo e di massima responsabilità, che determina, di converso, una restrizione del potere del giudice contraendone l’ambito di controllo di garanzia.
L’accertamento del Tribunale, infatti, in ordine al risultato dell’apprezzamento espresso dal commissario giudiziale, resta confinato nel limite dello scrutinio di legittimità ammesso in fase di omologa, il che significa che deve essere orientato alla verifica della salvaguardia della consapevole acquisizione di quel dato determinato da parte del ceto creditorio e della regolare espressione del consenso.
Il bilanciamento tra le esigenze è cosi propriamente assicurato attraverso il riscontro operato dal giudice seppur limitato al solo profilo di legittimità da cui resta escluso il merito.
Viceversa la Corte d’Appello, nel caso in esame, ha valorizzato il profilo pubblicistico della procedura, determinando ed ampliando l’ambito della propria cognizione entro il contenuto dell’opposizione proposta dal commissario giudiziale.
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza, statuendo che se i fatti che incidono sulla fattibilità del piano, rappresentati dal professionista e valutati dal commissario nella sua relazione (che costituisce momento essenziale a garanzia della veridicità dei dati illustrati dai privati), dovessero essere regolarmente accettati dai creditori, l’omologa, in ossequio al procedimento semplificato di cui all’art. 180 comma 3 rappresenterebbe un atto dovuto.
In conclusione: i creditori sono sovrani nel procedimento di omologazione del concordato.
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