In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l. fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio “ex ante” rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l. fall.
Questo è il principio espresso dalla Corte di cassazione, Pres. Ferro – Rel. Amatore con la ordinanza n. 4 del 2 gennaio 2024.
Accadeva che il creditore proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento per chiedere di collocare in prededuzione il credito già ammesso al passivo in via privilegiata per l’ammontare di euro 37.064,37, in relazione all’atto di conferimento dell’ incarico per lo svolgimento di attività professionale nell’ambito di una procedura concordataria, nonché per l’ammissione al passivo del credito di Euro 7.633,70, per la prestazione professionale svolta in relazione alla procedura prefallimentare.
Il Tribunale di Avellino, con decreto rigettava la proposta opposizione, confermando il provvedimento del giudice delegato.
Il creditore proponeva allora ricorso in Cassazione contro il suddetto provvedimento, sul rilievo che il Tribunale di Avellino aveva errato nel negargli la prededuzione ex art. 111 l. fall. anche con riferimento al credito di Euro 37.064,37 maturato per prestazioni rese in funzione e nell’ambito della procedura concordataria, sul semplice presupposto della revoca dell’ammissione al concordato preventivo,
La Suprema Corte reputava tale motivo fondato, affermando che il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso al concordato preventivo è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio “ex ante” rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.
Mancando nelle argomentazioni del Tribunale un’analisi sulla funzionalità della prestazione professionale, in relazione alla quale si invocava il riconoscimento della richiesta prededuzione, rispetto al concordato preventivo, la Suprema Corte ha accolto il ricorso per carenza di motivazione, cassato il decreto e rinviato al Tribunale di Avellino anche per la definizione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OCCORRE IL SUPERAMENTO DI UNA DUPLICE CONDIZIONE: L’APPROVAZIONE DEI CREDITORI E L’OMOLOGAZIONE DAL TRIBUNALE
Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Mercolino | 03.01.2023 | n.43
FALLIMENTO: SONO PREDEDUCIBILI TUTTI I CREDITI SORTI IN FUNZIONE DI PRECEDENTI PROCEDURE CONCORSUALI
PER FAVORIRE IL RICORSO A FORME DI SOLUZIONE CONCORDATA DELLA CRISI DI IMPRESA SUSSISTE UN’ECCEZIONE AL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM
Sentenza | Cassazione civile, Sezione Sesta | 30.01.2015 | n.1765
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