I crediti nascenti da obbligazioni contratte nel corso della procedura di concordato preventivo, cui segua la risoluzione per inadempimento, non possono, nel successivo fallimento, essere soddisfatti in prededuzione e gli atti solutori degli stessi, sia di natura dispositiva che meramente liquidatoria, sono suscettibili, ricorrendone i presupposti, di revocatoria fallimentare, stante la funzione liquidatoria del concordato, rispetto alla quale la continuazione dell’esercizio dell’impresa da parte del debitore è estranea, in quanto meramente eventuale.
In caso di fallimento, dichiarato a seguito della risoluzione del concordato preventivo per totale inadempimento dello stesso, gli atti compiuti durante la procedura concordataria – in quanto successivi alla sentenza di omologazione del concordato, cioè alla cessazione dei limiti ai poteri dispositivi del debitore – sono assoggettati alla disciplina di cui agli artt.da 64 a 70 Legge Fallimentare in quanto non vi è ragione alcuna che consenta alle obbligazioni assunte di sfuggire al principio di giustizia distributiva “a meno che si tratti di atti volti alla liquidazione ed alla distribuzione della percentuale concordataria in applicazione obiettiva della sentenza di omologazione”. (cfr. la sentenza n.11216 del 1995).
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