ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso in cui vi sia un rilevante grado di distonia tra adempimento promesso con il concordato e la successiva concreta possibilità di soddisfare i creditori, anche nel concordato con cessione di beni, vi sarà la possibilità della risoluzione per inammissibilità.
Tale risoluzione potrà e dovrà essere pronunziata anche se tale inadempimento non dipenda da fatti imputabili al debitore, venendo in rilievo il dato oggettivo dell’impossibilità di eseguire il piano e di soddisfare i creditori nei termini promessi.
Così si è pronunziato il Tribunale di Nola, in persona del dott.Eduardo Savarese, con sentenza n.24 del 20/03/2013, il quale ha accolto l’istanza per la risoluzione di un concordato con conseguente dichiarazione di fallimento.
In particolare, è accaduto che dopo l’omologazione del concordato preventivo con cessione di beni, un creditore chirografario ha presentato istanza di risoluzione avendo constatato che l’originaria previsione di attribuzione non era realizzabile.
Il Tribunale ha rilevato che, ai fini della valutazione dei presupposti per la risoluzione del concordato, se pure è vero che con la riforma della legge fallimentare si è voluto compiere un riferimento esplicito alla categoria del “grave inadempimento” nel senso sotteso all’art.1455 cc, è altrettanto vero che il mancato richiamo nell’art.186, legge fallimentare dell’inciso finale della citata norma codicistica esclude ogni necessità di indagine circa le componenti soggettive dell’inadempimento, quali colpa, imputabilità ed interesse soggettivo.
Dunque, ciò che rileva è la dimensione oggettiva dell’inadempimento, ovvero il grado di discrasia tra quanto promesso e quanto esistente in concreto per soddisfare i creditori.
Tale decisione rafforza il principio, già espresso dal Tribunale di Ravenna con sentenza del 07/06/2012, secondo il quale anche a distanza di quattro anni dall’omologazione del concordato è possibile procedere alla risoluzione ove vi sia la sopravvenuta impossibilità di adempiere al concordato.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 219/2013