A seguito dell’omologazione del concordato semplificato, tutti i creditori anteriori restano, ai sensi dell’art. 117 CC.II. (richiamato dall’art. 25 sexies, comma 8, CC.II.), vincolati ex lege agli effetti dell’omologa, con la conseguenza che la pretesa di ciascun creditore subisce una modifica non solo sul piano del quantum e dell’oggetto dell’obbligazione, ma altresì sul piano dei tempi e delle modalità di esecuzione del pagamento, se del caso previsto mediante cessione dei beni e ripartizione del ricavato da parte del liquidatore giudiziale.
Conseguentemente, a seguito della predetta omologazione (di un concordato avente carattere esclusivamente liquidatorio) le procedure esecutive pendenti dovranno essere dichiarate definitivamente improcedibili, in quanto i creditori anteriori restano vincolati agli effetti dell’omologa e, cioè, alle previsioni di soddisfazione, ai tempi e alle modalità di esecuzione del pagamento indicati nel piano di concordato semplificato omologato.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Messina, Giudice Daniele Carlo Madia, con decreto del 17 novembre 2023, con il quale è stata dichiarata l’improcedibilità della esecuzione a seguito dell’intervenuta omologa del concordato semplificato.
Dichiarata la definitiva improseguibilità dell’esecuzione, ne è conseguita l’estinzione della procedura e la cessazione della custodia e delle operazioni delegate.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
CONCORDATO SEMPLIFICATO: NON È POSSIBILE CHIEDERE MISURE PROTETTIVE NELL’AMBITO DI TALE PROCEDIMENTO
ESSO NON È UNA SPECIES DI CONCORDATO PREVENTIVO
Decreto | Tribunale di Torino, Pres. Nosengo – Rel. Pittaluga | 25.11.2022 |
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