ISSN 2385-1376
Testo massima
Spetta alla cognizione della sezione ordinaria la materia della cosiddetta concorrenza sleale pura, mentre spetta alla cognizione della sezione specializzata la concorrenza sleale cosiddetta interferente, che si ha in tutte le ipotesi in deve verificarsi se i comportamenti di concorrenza sleale dedotti interferiscono con un diritto di esclusiva relativo all’esercizio del diritto di proprietà industriale o del diritto di autore.
La statuizione sull’incompetenza, pur se resa con ordinanza dopo la modifica dell’art. 279 c.p.c. da parte della L. n. 69/2009, deve seguire una udienza di precisazione delle conclusioni e postula comunque la statuizione sulle spese.
Questi i principi che si evincono dall’ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice Gianluigi Morlini, il 25 settembre 2014 in materia di concorrenza sleale.
Nel caso di specie, l’attrice deduceva un comportamento di concorrenza sleale della convenuta integrato da diversi profili che interferivano con l’esercizio del diritto di esclusiva relativo alla proprietà industriale.
La convenuta, invece, eccepiva in comparsa di risposta, tardivamente depositata in prima udienza, l’incompetenza del Giudice adito per essere competente ex art. 3 D.Lgs. n. 168/2003, la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Bologna.
Come noto, la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che la concorrenza sleale c.d. interferente fonda la competenza della sezione specializzata. Questa ipotesi si verifica tutte le volte in cui i comportamenti di concorrenza sleale dedotti interferiscono con un diritto di esclusiva relativo all’esercizio del diritto di proprietà industriale o del diritto di autore (Cass. n. 21762/2013, Cass. n. 14251/2010, Cass. n. 12153/2010); ed una volta che si verifica tale situazione, la sezione specializzata è competente per tutte le cause che presentano ragioni di connessione con quella devoluta alla propria cognizione (cfr. art. 3 comma 3 D.Lgs. n. 168/2003).
Nella fattispecie, oltre a censurare il comportamento della convenuta per denigrazione e storno dei dipendenti, ciò che certamente attiene alla concorrenza sleale c.d. pura, l’attrice formulava doglianze anche relative a tre ulteriori profili riconducibili alla concorrenza sleale c.d. interferente, quali la violazione della normativa sui brevetti, la sottrazione di segreti aziendali e procedure di cosiddetto agganciamento connesse all’illegittimo utilizzo di nomi o marchi.
Tanto chiarito, il Giudice tenuto conto che l’attrice si doleva di fatti riconducibili anche a concorrenza sleale c.d. interferente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, ha dichiarato la propria incompetenza, per essere competente la sezione specializzata della proprietà industriale (nel caso di specie, il Tribunale di Bologna).
La legge 69/2009 ha stabilito che le questioni di competenza sono risolte con ordinanza, così come disposto dall’art. 279 c.p.c., pur se deve ritenersi dopo un’udienza di precisazione delle conclusioni.
Nel caso di specie, come detto, la convenuta eccepiva l’incompetenza in comparsa di risposta tardivamente depositata in prima udienza. Tuttavia, sulla questione le parti avevano preso posizione con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, dunque, sulla stessa si poteva ritenere instaurato il contraddittorio, ragione per la quale il Giudice ha ritenuto esaminabile l’eccezione ex art. 38 comma 3 c.p.c.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 507/2014