ISSN 2385-1376
Testo massima
LA MASSIMA
Maggiori formalità per le delibere nei consorzi:sussiste l’interesse anche dei soci convocati e presenti e non solo di quelli pretermessi, a far valere il vizio inficiante le delibere assembleari per il mancato avviso a tutti i consorziati.
La detta omissione comporta, infatti, la lesione di diritti soggettivi dei singoli consorziati,avuto riguardo non solo alla sostanziale inosservanza del metodo collegiale e del principio di maggioranza nell’adozione della delibera, ma anche al concreto assetto degli interessi contemplati dalle delibere impugnate, non potendosi escludere che la presenza dei soci non avvisati può incidere sulla formazione della volontà collettiva per una regolamentazione degli interessi diversa da quella in concreto adottata dai soli consorziati presenti.
IL CONTESTO NORMATIVO
Art.31 (CONSORZI) D.lgs. n. 267/2000 – TESTO UNICO ENTI LOCALI
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 50 e dell’articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l’assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l’attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all’articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.
IL CASO
In seguito allo svolgimento di un assemblea consortile, nella quale non erano presenti tutti i consorziati, veniva promosso giudizio innanzi il Tribunale di Latina avente ad oggetto il mancato invio degli avvisi di convocazione a tutti i consorziati.
Nel primo grado di giudizio, il Tribunale dichiarava la nullità dei verbali di assemblea e delle relative delibere rilevando che, a fronte della contestazione degli attori, riguardante il mancato invio degli avvisi di convocazione a tutti i consorziati, il Consorzio convenuto, non aveva fornito la prova di aver tempestivamente avvisato tutti i consorziati ovvero che tutti gli avvisi, inviati a mezzo raccomandata, fossero effettivamente pervenuti ai destinatari.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Consorzio il quale rilevava di aver provato “per tutte le assemblee in questione, di aver regolarmente inviato gli avvisi di convocazione, tramite la produzione della distinta delle raccomandate postali o delle ricevute sottoscritte dai consorziati a cui gli avvisi erano stati recapitati a mano”.
Accolta la domanda, i consorziarti proponevano ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, l’ingiustificata motivazione adottata dal momento che la Corte si era limitata genericamente ad affermare che il Consorzio aveva provato ad inviate gli avvisi di convocazione e non aveva tenuto conto che gli appellati, sulla base degli atti processuali, avevano rilevato che in realtà non tutti i consorziati erano stati avvisati, e che quest’ultimi sono stati opportunamente indicati.
LA DECISIONE
La Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso, precisando che, la Corte territoriale aveva omesso di prendere in esame i riscontri documentali offerti dagli appellati sul mancato avviso ai soci rimasti assenti dall’assemblea consortile.
Inoltre, il Collegio ha rilevato che,contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, sussiste l’interesse anche dei soci convocati e presenti (e non solo di quelli pretermessi) di far valere il vizio inficiante le delibere assembleari per il mancato avviso a tutti i consorziati.
Infatti, questa omissione ha come conseguenza certa la lesione di diritti soggettivi dei singoli consorziati, avuto riguardo non solo alla sostanziale inosservanza del metodo collegiale e del principio di maggioranza nell’adozione della delibera, ma anche al concreto assetto degli interessi contemplati dalle delibere impugnate, non potendosi escludere che la presenza dei soci non avvisati avrebbe potuto incidere sulla formazione della volontà collettiva per una regolamentazione degli interessi, sottesi alle delibere impugnate, diversa da quella in concreto adottata dai consorziati presenti.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16917/2006 proposto da:
C.C., G.B., CL.MA., M.P.M., L. 81 SOC COOP EDIL RL;
– ricorrenti –
contro
CS B. F.M.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4478/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2005;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1297/2002 il Tribunale di Latina dichiarava la nullità dei verbali di assemblea consortile in data 4.2.90, 16.12.90, 23.3.91 e 16.6.91 e delle relative delibere rilevando che, a fronte della contestazione degli attori, M.P.M., C.C., Cl.Ma., G.B., L. 81 soc. coop. a r.l., riguardante il mancato invio degli avvisi di convocazione a tutti i consorziati quali la S. e tutti i proprietari dei beni già della Coop. E., il Consorzio convenuto, B. F. M., non aveva fornito la prova di aver tempestivamente avvisato tutti i consorziati ovvero che tutti gli avvisi, inviati a mezzo raccomandata, fossero effettivamente pervenuti ai destinatari. Avverso tale sentenza il Consorzio proponeva appello cui resistevano M.P.M., C.C., Cl.Ma., G.B., L. 81 soc. coop. edil. A r.l. chiedendo,con appello incidentale condizionato, l’esame delle eccezioni e domande da loro avanzate in primo grado e ritenute assorbite dal Tribunale.
Con sentenza depositata il 20.10.2005 la Corte di Appello di Roma accoglieva l’appello principiale, respingeva quello incidentale condizionato e, per l’effetto, rigettava tutte le domande degli appellati che condannava al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Osservava la Corte di merito che il Consorzio aveva provato, “per tutte le assemblee in questione, di aver regolarmente inviato gli avvisi di convocazione, tramite la produzione della distinta delle raccomandate postali o delle ricevute sottoscritte dai consorziati a cui gli avvisi erano stati recapitati a mano”; la contestazione,peraltro non sollevata dagli eventuali interessati, circa il mancato avviso ai titolari di lotti già della Cooperativa, era generica, non essendo stati indicati i soggetti pretermessi;
rilevava poi che le censure mosse con l’appello incidentale condizionato erano del tutto generiche e non provate. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso, affidato a due motivi, M.P.M., C.C., Cl.
M., G.B. e L. 81 soc. coop. s r.l..
Resiste con controricorso il Cons.s. F. M., in persona del legale rappresentante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono:
1) insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, avendo il giudice di appello apoditticamente affermato che il Consorzio, per tutte le assemblee in questione, aveva provato di avere inviato gli avvisi di convocazione, non considerando che,nell’atto di appello, controparte si era limitata a contestare la tesi del primo giudice relativa all’invio degli avvisi a mezzo del servizio postale(mancata acquisizione agli atti delle relative ricevute di ritorno) senza nulla obiettare in ordine a quanto rilevato da parte attrice ed affermato dal primo giudice sul difetto di prova, da parte del Consorzio, “di aver tempestivamente avvisato tutti i consorziati”, la Corte di merito, al riguardo, si era limitata ad affermare;
genericamente,che il Consorzio aveva provato di aver inviato gli avvisi di convocazione “tramite la produzione delle distinte delle raccomandate postali o delle ricevute sottoscritte dai consorziati a cui gli avvisi erano stati recapitati a mano”, non tenendo conto che gli appellati, sulla base degli atti processuali, avevano rilevato che non tutti i consorziati erano stati avvisati indicando i consorziati non avvisati;
2) insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, laddove il giudice di appello aveva omesso di esaminare compiutamente le delibere assembleari impugnate, affette da “molteplici vizi di nullità o annullabilità”, quali il difetto del quorum previsto dalla legge e dallo statuto (art. 9), l’erroneità del calcolo dei millesimi,la mancanza di partecipazione e di voto di molti soci, come risultante dal verbale assembleare 16.12.90.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il Giudice di appello, a fronte di quanto affermato dal giudice di prime cure e dagli appellati circa il mancato invio degli avvisi di convocazione a tutti i consorziati, quali la S. ed i proprietari dei beni già della Coop. E., si è limitato ad affermare apoditticamente che il Consorzio “ha provato, per tutte le assemblee in questione, di aver regolarmente inviato gli avvisi di convocazione”, aggiungendo che “la contestazione, peraltro non sollevata dagli eventuali interessati, del mancato avviso ai titolari di lotto già della Cooperativa, appare del tutto generica, non essendo stati indicati i soggetti eventualmente pretermessi”.
Tali argomentazioni contrastano con l’assunto dei ricorrenti secondo cui erano stati specificati, con riferimento ai singoli verbali di assemblea, i nominativi dei consorziati non avvisati della convocazione dell’assemblea, con riferimento, in particolare, alla L. 81 ed ai soci della Coo. E., proprietari di immobili facenti parte del Consorzio sin dal settembre 1981, come risultava dalle relative note di trascrizione.
Al riguardo la Corte territoriale ha omesso di prendere in esame i riscontri documentali offerti dagli appellati sul mancato avviso ai soci rimasti assenti dall’assemblea consortile.
Rileva, inoltre, il Collegio che,contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, sussiste l’interesse anche dei soci convocati e presenti e non solo di quelli pretermessi, a far valere il vizio inficiante le delibere assembleari per il mancato avviso a tutti i consorziati. Tale omissione comporta, infatti, la lesione di diritti soggettivi dei singoli consorziati,avuto riguardo non solo alla sostanziale inosservanza del metodo collegiale e del principio di maggioranza nell’adozione della delibera, ma anche al concreto assetto degli interessi contemplati dalle delibere impugnate, non potendosi escludere che la presenza dei soci non avvisati avrebbe potuto incidere sulla formazione della volontà collettiva per una regolamentazione degli interessi, sottesi alle delibere impugnate, diversa da quella in concreto adottata dai consorziati presenti.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento della seconda censura in quanto anch’essa attinente al vizio di motivazione sui requisiti di validità delle deliberazioni.
Consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma che dovrà concretamente accertare, sulla base della documentazione acquisita, se sia stato omesso l’avviso di convocazione, nei confronti di alcuni consorziati, provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 110/2012