Segnalazione e massima a cura del Dott. Donato Giovenzana, Legale d’impresa
La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.
Con la sentenza n. 9679 del 26 maggio 2020, le Sezioni Unite – in esito ad un approfondito ed organico excursus motivazionale, che ha preso in esame i differenziati orientamenti giurisprudenziali – hanno espresso il suddetto principio di diritto relativamente alla vexata quaestio concernente la possibilità di ravvisare un concorso del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., nella spedizione di un assegno a mezzo posta (sia essa ordinaria, raccomandata o assicurata), con riguardo al pregiudizio patito dal debitore che non sia liberato dal pagamento, in quanto il titolo venga trafugato e pagato a soggetto non legittimato in base alla legge cartolare di circolazione.
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