In ordine alla condanna in solido di più soccombenti alle spese del giudizio, il requisito dell’interesse comune, come imposto dall’art. 97, comma 2, c.p.c., non richiede la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, potendo, invero, discendere anche da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni oggetto di giudizio, ovvero da identità di interesse personale con riguardo al provvedimento richiesto al Giudice.
LA NORMA
ART. 97 CPC – RESPONSABILITA’ DI PIU’ SOCCOMBENTI
Se le parti soccombenti sono piu’, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Puo’ anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.
Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.
IL CASO
La sentenza in esame ha deciso sul ricorso presentato dagli eredi soccombenti nel pagamento delle spese, relativamente ad una controversia di interesse comune, nella quale gli stessi dovevano partecipare in quanto litisconsorti necessari, sul presupposto che il giudice dell’appello li avrebbe erroneamente condannati al pagamento delle spese del giudizio in solido e non già in relazione alle RISPETTIVE QUOTE EREDITARIE.
Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso.
LA DECISIONE
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, enunciando con il seguente principio giuridico:
“Al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese del giudizio ai sensi dell’art.97 cpc il requisito dell’interesse comune NON POSTULA la loro qualità di parti in UN RAPPORTO SOSTANZIALE INDIVISIBILE o solidale, ma può anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni dibattute. in causa, ovvero da identità di interesse personale con riguardo al provvedimento richiesto al giudice.”
Con tale decisione la Corte di Cassazione ha confermato la precedente decisione a Sezioni Unite n.1536 del 12/02/1987.
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