Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate. Dietro espressa richiesta, il Giudice può condannare la parte soccombente alla rifusione di tali spese.
Questo uno dei principi espressi dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Luisa Poppi, con la sentenza del 06.11.2019.
Due mutuatari hanno convenuto in giudizio una banca, lamentando di avere stipulato con quest’ultima un mutuo in relazione al quale sarebbe configurabile usurarietà dei tassi d’interesse derivanti dalla commissione di estinzione anticipata del contratto, con conseguente applicazione di TAN e TAEG differenti e maggiori rispetto a quelli indicati e comunque la loro conseguente indeterminatezza. A sostegno delle proprie richieste gli attori hanno prodotto consulenza di parte.
L’istituto di credito si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. L’istruttoria è stata svolta con CTU contabile.
Il Tribunale ha confermato gli orientamenti di massima, ormai consolidati, in materia. E quindi ha escluso dal calcolo del tasso, ai fini della valutazione dell’usurarietà, la commissione di estinzione anticipata, in quanto non rappresenta un costo del credito, e ha ribadito il divieto di cumulo di interessi corrispettivi con i moratori.
Inoltre, il Giudice ha ritenuto irrilevante la difformità dell’indicatore sintetico di costo indicato in contratto. L’ISC, infatti, esprime in percentuale il costo totale del credito nei contratti di finanziamento; costituisce un’informativa precontrattuale relativa al costo dell’operazione, non è, dunque, un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, a differenza dell’indicazione del tasso di interesse e degli altri prezzi e condizioni (in base all’articolo 117, comma 4 TUB).
Altro profilo interessante presente nella pronuncia in esame è quello della condanna nei confronti della parte soccombente. Dietro espressa richiesta dell’istituto di credito, il Tribunale ha ritenuto di dover condannare controparte non solo al rimborso delle spese di lite e di CTU ma altresì al rimborso a favore della banca delle spese di CTP.
Il Tribunale si è quindi uniformato ad un orientamento della Corte di Cassazione, rinvenibile nella sentenza n. 10173 del 18.05.2015, la quale afferma che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1 cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Per poter essere rimborsate, le spese del CTP devono essere provate e devono essere riferibili al procedimento. Il Giudice può riconoscere in favore della parte vincitrice le spese di consulenza tecnica di parte, nei limiti in cui ha ritenuto sussistere la prova della riferibilità delle fatture prodotte alle prestazioni rese dal tecnico di parte nel giudizio
Alla luce di tale percorso motivazionale, il Tribunale ha rigettato la domanda e condannato gli attori al pagamento in favore della banca delle spese di lite e di CTP.
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