ISSN 2385-1376
Testo massima
La sentenza in rassegna ripropone un argomento di cui sovente si discute nelle aule di giustizia e che involge problematiche non sempre di facile soluzione.
Nella ipotesi, come quella esaminata da detta pronuncia, in cui un condomino lamenti un danno nella propria proprietà cagionato da infiltrazioni riferibili alla cattiva esecuzione di lavori di impermeabilizzazione (o rifacimento) di un tetto dell’edificio condominiale (ma può essere indifferentemente, come accaduto in altre ipotesi di un lastrico solare o di copertura) l’interrogativo che si pone è quello relativo alla individuazione del soggetto responsabile tenuto a risarcire il danno, spesso accadendo, come nella specie, che vengano evocati in giudizio la ditta esecutrice nonché il Condominio, talvolta insieme al suo amministratore personalmente, ed il direttore dei lavori, rispettivamente sulla base di una colpa in eligendo e vigilando connessa alla violazione delle regole di cui all’art. 2043 c.c.
La soluzione cui perviene il Giudice di Legittimità, nella decisione in rassegna, si fonda su principi abbastanza pacifici nella giurisprudenza che vedono nella autonomia con cui l’appaltatore svolge la sua attività, nella esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, il motivo per cui lo stesso sia tenuto a risarcire il danno provocato a terzi a cagione dei lavori difettosi salvo il caso in cui abbia agito quale nudus minister, ossia quando sia stato sottoposto, da parte del committente (nella specie Condominio) a direttive così stringenti da sottrargli qualsiasi possibilità di autodeterminazione.
In altro senso, nell’appalto una responsabilità del committente nei riguardi di terzi è configurabile quando sia dimostrato che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartito dal direttore dei lavori o da altri rappresentanti del committente stesso tanto che l’appaltatore finisce per agire privo della autonomia che normalmente gli compete (così ex multis Cass. 23.03.1999 n. 2745; Cass. 02.03.2005 n. 4365; Cass. 29.03.2007 n. 7755).
Al contrario, una corresponsabilità del Condominio e/o del Direttore dei Lavori potrebbe essere affermata, secondo la Cassazione, in caso di violazione delle normali cautele di cui all’art. 2043 c.c. rispettivamente per colpa in eligendo, per aver affidato i lavori con superficialità ed ad una ditta assolutamente inidonea (cfr. Cass. 27.05.2011 n. 11757; Cass. 15.11.2013 n. 25758) o per colpa in vigilando allorché, assumendo la specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, omette (il Direttore dei Lavori) di vigilare che l’esecuzione abbia luogo in conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto.
Ed, invero, il Direttore dei Lavori, prestando un opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, pur dovendo impiegare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, in riferimento all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetti di conseguire (onde il suo comportamento deve essere valutato alla stregua della c.d. diligentia quam in concreto) è tenuto a vigilare e controllare la conformità, sia la progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia le modalità della esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, adottando tutti gli accorgimenti tecnici affinché l’opera sia completata senza difetti costruttivi (così Cass. 24.04.2008 n. 10728). Da ciò non deriverebbe a suo carico una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell’appaltatore.
Mette conto di rilevare, a tal riguardo ed in tale contesto, che tanto più sia superficiale la scelta dell’appaltatore da parte del Condominio tanto più vi sia la possibilità di un suo coinvolgimento nel giudizio di risarcimento danni promosso dal Condominio danneggiato.
Sotto tale prospettiva, sarebbe difficile ipotizzare una responsabilità del Condominio allorché la decisione adottata sulla scelta dell’appaltatore scaturisca da una decisione dell’Assemblea Condominiale ove sono stati presi in considerazione più preventivi.
L’orientamento chiaramente esplicitato nella sentenza in rassegna, in verità non è nuovo, dovendosi segnalare decisioni conformi a quelle adottate dalla Cassazione con sentenza 26.06.2000 n.8686 e 21.06.2004 n. 11478.
Sul solco tracciato dai Giudici di Piazza Cavour si pone anche la giurisprudenza di merito segnalandosi al riguardo, tra le altre, le decisioni del Tribunale di Messina 07.05.2005 e del Tribunale di Salerno 17.11.2007.
In conclusione, sulla base di dette evidenze interpretative, all’interrogativo posto non si può fornire altra risposta che quella seguente: “nel caso in cui un condomino contesti l’esistenza di infiltrazioni dannose all’interno del proprio appartamento provenienti dal sovrastante lastrico o tetto di copertura e cagionate dalla cattiva esecuzione di lavori di rifacimento di detta parte dell’edificio condominiale, regolarmente deliberati dall’Assemblea Condominiale, anche sulla base di una scelta di più preventivi presentati e laddove non venga in considerazione la circostanza che la ditta appaltatrice abbia agito quale nudus minister del Condominio stesso, deve ritenersi che il soggetto che pretende di avere diritto al risarcimento dei danni causati dalla difettosa esecuzione dei lavori, non può far altro che agire nei confronti di chi quei lavori ha eseguito”.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 76/2014