ISSN 2385-1376
Testo massima
Le norme dettate dal legislatore nel nuovo Codice antimafia (D.Lgs. n. 159 del 2011) in punto di tutela dei diritti dei terzi creditori vanno ritenute – in quanto tali – applicabili anche all’ipotesi di confisca emessa ai sensi dell’art. 12-sexies, legge citata, quantomeno a far data dalla entrata in vigore dell’art. 1, comma 190, L. n. 228 del 2012, da ritenersi norma regolatrice della fattispecie.
È quanto emerge dalla sentenza n. 26527, pronunziata dalla Cassazione penale, sezione prima, in data 19/06/2014 in materia di confisca allargata ex art. 12 sexies D.I. 356/92.
Nel caso di specie, un istituto di credito aveva proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile l’istanza tesa ad ottenere il pagamento di un credito ipotecario, a fronte di confisca definitiva di immobili pronunziata ex art.12 sexies L.356/1992.
Secondo il Tribunale milanese, in particolare, l’istanza di pagamento era stata avanzata sulla base della nuova disciplina della legge di stabilità per il 2013, la quale però non copre anche il procedimento penale già definito, nel quale sia stata fatta applicazione della c.d. confisca allargata, ma solo i procedimenti «di prevenzione» previsti dalla prima legge antimafia (n.575/1965).
Ebbene, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunziarsi sul caso de quo, ha fornito una corretta ricostruzione dell’impianto normativo risultante dal coordinamento della legge di stabilità 2013 (n.228/12, articolo 1, comma 194) e del nuovo Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), superando il dubbio di legittimità costituzionale sollevato da parte ricorrente, secondo la quale, avendo il legislatore accordato tutela, con la normativa di cui alla legge di stabilità 2013, al creditore solo relativamente al procedimento di “prevenzione”, avrebbe realizzato una disparità di trattamento rispetto alle ipotesi in cui il creditore abbia avanzato richiesta di pagamento in relazione a beni sottoposti alla c.d. confisca allargata, nell’ambito di un procedimento penale concluso.
In particolare, gli Ermellini, nel ritenere non condivisibile la pronunzia del Tribunale di Milano, che aveva negato tutela al creditore istante, hanno precisato che le norme dettate dal nuovo codice antimafia in punto di tutela dei terzi creditori si applicano anche alla confisca allargata emessa ex articolo 12-sexies 356/92 nell’ambito di un procedimento penale, mentre la legge di stabilità si è premurata di stabilire una peculiare normativa di tutela del creditore in relazione ai procedimenti di prevenzione, per l’essenziale ragione rappresentata dalle modalità di formulazione della specifica disciplina transitoria del D.Lgs. n. 159 del 2011 (l’art. 117), che appunto ai soli procedimenti di prevenzione fa riferimento.
Rispetto al caso de quo, la Cassazione è invece chiara nello stabilire la piena applicabilità della normativa di cui alle nuove disposizioni antimafia, secondo la quale : l’estinzione di diritto delle garanzie reali (all’atto della confisca) in tanto è possibile in quanto venga contestualmente fornita al titolare del diritto di credito una adeguata tutela delle sue ragioni. Si tratta di due facce della stessa medaglia, che portano a compimento la lunga elaborazione concettuale di dottrina e giurisprudenza sul tema.
In particolare, l’art.52 del detto decreto dispone testualmente che: “la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) che l’escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso“.
Stante l’applicabilità della normativa in questione, secondo i giudici nomofilattici il Tribunale di Milano avrebbe dovuto limitarsi a compiere le valutazioni di cui alla disposizione appena riportata, e quindi, appurata la propria effettiva qualità di giudice dell’esecuzione, anche in rapporto a quanto previsto dall’art. 665 c.p.p., comma 2 (ciò perchè in campo penale non può esservi deroga alla individuazione del giudice competente per la fase esecutiva), trasmetterne gli esiti all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati, onde consentire le necessarie determinazioni amministrative.
In tali confini applicativi e con la necessità di contemperare l’interesse pubblico ed il diritto del creditore, la Cassazione ha così definito i termini della tutela della Banca istante.
Testo del provvedimento
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