Provvedimento segnalato dal dott. Donato Giovenzana – Legale d’impresa
Se da un lato è evidente che l’ente creditizio non è titolare di autonome prerogative investigative, dall’altro la dimostrazione che deve essere fornita dal creditore concerne il livello di verifica – realizzata sulla base dei dati disponibili – delle caratteristiche soggettive del richiedente l’erogazione del mutuo, in punto di affidabilità e solvibilità derivante dalla capacità produttiva di reddito. Non può, in particolare, la dimostrazione della buona fede fondarsi sulla mera idoneità della garanzia reale (e dunque sul mero valore dell’immobile) posto che tale dato non assicura affatto che attraverso l’erogazione del mutuo non si realizzi un fenomeno di sostanziale ripulitura di capitali di provenienza illecita utilizzati al fine di sostenere le obbligazioni nascenti dal contratto.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. I pen., Pres. Sandrini – Rel. Magi, con la sentenza n. 39574 del 26.09.2019.
Una banca ha proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva respinto la domanda di ammissione al pagamento del credito, avanzata dallo stesso istituto di credito, in riferimento a crediti garantiti da ipoteca su beni oggetto di confisca definitiva in danno di un soggetto, deus ex machina di una società con la quale era stato stipulato un contratto di mutuo. La Corte territoriale ha escluso la condizione di buona fede della banca, né ha potuto opporre una condizione di incolpevole conoscenza del nesso fra tale soggetto, affiliato alla ‘ndrangheta, e la società, ritenuta una cassaforte per l’operatività del gruppo mafioso. Secondo i giudici di merito, non sono apparse corrette le procedure seguite per la concessione del mutuo.
Nel ricorso dinanzi alla Suprema Corte, la Banca ha dedotto di non aver avuto elementi, all’epoca, per provare la ipotizzata strumentalità del credito alle attività illecite del soggetto pericoloso e ha prodotto gli assegni circolari, emessi direttamente in favore della società venditrice, il che attesterebbe la piena regolarità della operazione.
Per la Cassazione l’opzione legislativa di fondo è del tutto chiara: l’estinzione di diritto delle garanzie reali, all’atto della confisca, in tanto è possibile in quanto venga contestualmente fornita al titolare del diritto di credito una adeguata tutela delle sue ragioni. Si tratta di due facce della stessa medaglia, che portano a compimento la lunga elaborazione concettuale di dottrina e giurisprudenza sul tema. Lì dove vi sia riconoscimento della buona fede il rapporto di credito sottostante non si estingue e l’originario creditore mantiene il diritto al soddisfacimento della pretesa, nei modi previsti.
Il riconoscimento della “estraneità del credito” a nessi funzionali di strumentalità con l’attività illecita – cui è equiparata la prova della ignoranza “in buona fede” di tale strumentalità – altro non rappresenta, pertanto, che la formalizzazione normativa della pregressa elaborazione giurisprudenziale per cui la “estraneità” del terzo alla condotta illecita altrui segna il limite al potere statuale di soppressione delle ragioni creditorie, con contestuale riconoscimento di azionabilità della pretesa nei confronti dello Stato, qui con il limite di “capienza” di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 53.
E la successiva norma di cui al comma 3 dell’art. 52 (nella valutazione della buona fede il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale, nonché in caso di enti alle dimensioni degli stessi) non fa altro che esporre le opportune linee guida in punto di modalità della verifica (norma che orienta il giudice nell’esercizio dei poteri ricostruttivi) riprendendo ancora una volta i contenuti del fondamentale insegnamento rappresentato da Sez. U. n. 9 del 28.4.1999, nel cui ambito si era ampiamente evidenziata la necessità di evitare approcci generalizzanti, affermandosi che al giudice spetta il compito di valutare l’uso della diligenza richiesta dalla “situazione concreta” in riferimento a quanto allegato dall’istante.
La buona fede va intesa in termini di non conoscibilità, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, della utilità fornita, con l’erogazione del credito, al soggetto portatore di pericolosità, con la conseguenza che non può ipotizzarsi una condizione di buona fede e di affidamento incolpevole allorquando un dato fatto illecito non sia stato conosciuto ma risultasse pur sempre conoscibile.
Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONFISCA ANTIMAFIA: i requisiti della buona fede del creditore ipotecario
La Banca non deve svolgere penetranti indagini su pendenze penali a carico del potenziale cliente
Sentenza | Corte di Cassazione, penale, sezione II, Pres. Cammino- Rel. Di Pisa | 09.04.2018 | n.15706
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/confisca-antimafia-i-requisiti-della-buona-fede-del-creditore-ipotecario
GARANZIA IPOTECARIA: REALIZZABILE IN SEDE DI ESECUZIONE DELLA CONFISCA ALLE CONDIZIONI DEL D. LGS. N.159/2011
Il terzo creditore ipotecario può formulare istanza di ammissione al pagamento
Sentenza | Cassazione Penale, Sezione Prima, Pres. Giordano – Rel. Mazzei | 14.01.2015 | n.1597
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/garanzia-ipotecaria-realizzabile-in-sede-di-esecuzione-della-confisca-alle-condizioni-del-d-lgs-n-159-2011
CONFISCA: L’IPOTECA ISCRITTA DALLA BANCA IN BUONA FEDE NON È REVOCABILE
Agli istituti bancari terzi estranei ai reati non può essere ordinata la cancellazione della iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari
Sentenza | Cassazione penale, prima sezione | 31.07.2014 | n.34039
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/confisca-l-ipoteca-iscritta-dalla-banca-in-buona-fede-non-e-revocabile
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