Segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa con nota di accompagnamento
La Corte di Cassazione ha affermato che il termine di 180 giorni per la presentazione della domanda di ammissione del credito, decorrente dalla data di definitività del provvedimento di confisca, ha natura acceleratoria e non dilatoria: ciò comporta che, qualora la domanda venga prudenzialmente depositata in corso di procedimento di prevenzione, e ove la definitività della confisca sopravvenga quindi al deposito della domanda, la stessa deve certamente essere considerata ammissibile ed essere decisa nel merito.
Ed invero, secondo gli Ermellini, se è vero che in tema di confisca di prevenzione, il titolare di crediti ipotecari, che intenda far valere il proprio diritto dinanzi al giudice dell’esecuzione, deve presentare domanda di ammissione allo stato passivo entro il termine, previsto a pena di decadenza, di 180 giorni, che decorre dall’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, oppure, per i beni confiscati in data successiva alla data anzidetta, dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo, è anche vero che detto termine è un termine acceleratorio, previsto a pena di decadenza, sicché non è possibile inferire da esso l’inammissibilità della domanda eventualmente proposta prima della sua decorrenza, da ancorare alla definitività della confisca o alla entrata in vigore della legge.
Nel caso sottoposto alla Corte si erano verificati i seguenti eventi:
1) il decreto di confisca era stato emesso dal Tribunale il 11.4.2012;
2) la domanda era stata presentata il 28.6.2013;
3) il provvedimento di confisca diveniva irrevocabile il 16.10.2013.
E’ stata pertanto smentita l’interpretazione sin qui assunta, in subjecta materia, dal Tribunale di Milano e da quello di Roma (in relazione al caso in esame) afferente la legge di stabilità 2013; interpretazione tanto restrittiva e, in effetti, illegittima.
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