ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia l’avv. Donato Giovenzano per la segnalazione del provvedimento
Non può essere revocata l’ipoteca iscritta dalla banca in buona fede sugli immobili oggetto di confisca.
Così si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, prima sezione penale, con la sentenza n.34039 del 31.07.2014, ponendosi in netta contrapposizione con la giurisprudenza di merito in materia di buonafede e/o incolpevole affidamento delle banche nell’erogazione dei mutui ipotecari per l’acquisto di immobili.
La Corte ha di fatto ribaltato i precedenti gradi di giudizio che avevano ritenuto di cancellare le ipoteche di tre istituti bancari ed ha precisato che “gli istituti bancari rimasti vittime dei delitti di truffa o appropriazione indebita all’atto dell’erogazione dei mutui, in forze dei quali erano state iscritte ipoteche sugli immobili confiscati, devono essere considerati terzi estranei ai reati posti in essere dal soggetto nei cui confronti è applicata la misura di prevenzione patrimoniale e, pertanto, nei loro confronti non può essere ordinata la cancellazione della ipoteca“.
La Suprema Corte nel giungere al proprio convincimento prende le mosse dal dictum espresso dalla nota sentenza Bacherotti secondo cui: “l’applicazione della confisca non determina l’estinzione del preesistente diritto reale di garanzia costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quanto costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall’altrui attività criminosa, riescono a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole” (Cass. Pen., S.U., n. 9/1999).
Ed invero, precisa la Corte “nessuna forma di confisca può determinare l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all’illecito. Peraltro, la cosa confiscata deve appartenere a persona estranea al reato.”
La Suprema Corte pone in evidenza gli effetti di una simile censura precisando che i giudici di merito avevano omesso di verificare l’estraneità oggettiva degli istituti di credito ai reati posti in essere dal soggetto destinatario della misura di prevenzione patrimoniale: in questo caso, la mancanza di un qualsiasi vantaggio per le banche si evince dal fatto che “gli istituti bancari avevano erogato denaro di loro proprietà confidando sulla sua regolare restituzione e, comunque, sul valore sufficiente degli immobili ipotecati per recuperare il credito in caso di mancato spontaneo adempimento al contratto di mutuo; le rate del mutuo erano state rimborsate se non in minima parte, mentre gli accertamenti dimostravano che gli immobili ipotecati avevano un valore nettamente inferiore a quanto creduto“.
In conclusione dunque l’ipoteca iscritta in buona fede dalle banche sui beni confiscati non può essere cancellata a seguito dell’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 449/2014