In relazione alla posizione del terzo titolare di diritti di garanzia rispetto ai beni confiscati, in tema di confisca di beni gravati da ipoteca, l’estinzione della garanzia reale non si verifica qualora il terzo acquirente del credito ipotecario dimostri la propria buona fede, nel senso di aver positivamente adempiuto agli obblighi di informazione e di accertamento imposti dal caso concreto, e di aver fatto quindi affidamento incolpevole sul proprio dante causa.
Questo è il principio espresso dalla Cassazione penale, II Sez., con la sentenza n. 22504 dell’8.06.2021.
Ciò che rileva, ad avviso della Suprema Corte è l’attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che deve connotarsi, per evitare di ricadere nella condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall’altrui azione illecita, in termini di buona fede, intesa come non conoscibilità, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato. La nozione di colpevolezza o di volontà colpevole abbraccia sia il dolo che la colpa e, conseguentemente, un comportamento non può qualificarsi come incolpevole non soltanto quando esso sia qualificato dal dolo, ma anche quando tale consapevolezza e tale volontà siano mancate in dipendenza di un atteggiamento colposo dovuto a imprudenza, negligenza e imperizia, sicché non può parlarsi di comportamento incolpevole qualora il fatto, pur non essendo stato conosciuto, sia tuttavia conoscibile con l’uso dell’ordinaria diligenza, con la conseguenza che non può ipotizzarsi una condizione di buona fede e di affidamento incolpevole quando un dato fatto illecito non sia stato conosciuto, ma risultasse pur sempre “conoscibile”, se non avesse spiegato incidenza sulla rappresentazione del reale uno stato soggettivo addebitabile a condotta colposa.
In definitiva, per ottenere il riconoscimento del suo diritto correlato a un bene confiscato in via definitiva, il terzo deve allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede (intesa come assenza di accordi sottostanti che svelino la consapevolezza dell’attività illecita realizzata all’epoca dal contraente poi sottoposto al sequestro) ma anche l’affidamento incolpevole, inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di media diligenza, da rapportarsi al caso in esame, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo.
Sotto questo profilo, per la Cassazione appare corretta ed immune dal vizio denunciato la motivazione del Tribunale che ha ritenuto non provata la buona fede della banca creditrice sulla base delle divergenze tra le valutazioni contenute nel documento “Considerazioni della proponente” e la cospicua esposizione debitoria della famiglia e della relativa azienda, cosi come emerge dalle risultanze indicate nel medesimo documento ed in quello della società.
Per tali ragioni la Corte ha rigettato il ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai precedenti contributi pubblicati sulla presente Rivista:
IL TERZO CREDITORE IPOTECARIO PUÒ FORMULARE ISTANZA DI AMMISSIONE AL PAGAMENTO
Sentenza | Cassazione Penale, Sezione Prima, Pres. Giordano – Rel. Mazzei | 14.01.2015 | n.1597
CONFISCA: L’IPOTECA ISCRITTA DALLA BANCA IN BUONA FEDE NON È REVOCABILE
AGLI ISTITUTI BANCARI TERZI ESTRANEI AI REATI NON PUÒ ESSERE ORDINATA LA CANCELLAZIONE DELLA ISCRIZIONE DELL’IPOTECA NEI REGISTRI IMMOBILIARI
Sentenza | Cassazione penale, Sezione Prima | 31-07-2014 | n.34039
CONFISCA ALLARGATA: TUTELATO IL CREDITO IPOTECARIO DELLA BANCA
LE NUOVE DISPOSIZIONI ANTIMAFIA BILANCIANO L’INTERESSE PUBBLICO ED IL DIRITTO DEL CREDITORE A RIVALERSI SU BENI CONFISCATI PER MAFIA
Sentenza | Cassazione Penale, Sezione Prima | 19-06-2014 | n.26527
CONFISCA: PREVALENZA DELLA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE SULL’IPOTECA
LA CONFISCA PENALE SUI BENI DELLA MAFIA ESTINGUE L’IPOTECA ISCRITTA SULL’IMMOBILE ENTRATO A FAR PARTE DEL PATRIMONIO DELLO STATO
Sentenza | Cassazione civile, Sezioni Unite | 07-05-2013 | n.10532
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