Procedimento patrocinato dallo Studio degli avv.ti Aldo ed Antonio Corvino del Foro di Napoli
La disciplina ex art. 119 TUB, relativa alla consegna della documentazione bancaria va interpretata nel senso che sarebbe contrario a buona fede imporre alla Banca – la quale peraltro provvede all’invio periodico degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare – di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la Banca a conservare potenzialmente all’infinito una massa indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa.
Non si non dubita che la norma si riferisca anche agli estratti conto che possono rientrare nel perimetro applicativo (oltre che dell’art. 2220 cod. civ., pure) dell’art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993.
La limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell’art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 cod. civ.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, evidentemente, anche per i contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore del menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n. 154 del 1992, in quest’ultimo poi trasfusa.
In altre parole, sia l’esistenza dell’obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l’applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l’obbligo ed escluda al tempo stesso l’applicazione del termine; d’altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l’obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti.
Questo il principio espresso dal Corte di Cassazione, Pres. Valitutti – Rel. Campese con l’ordinanza n. 35039 del 29.11.2022.
La decisione riveste particolare importanza per il contenzioso bancario, in quanto chiarisce finalmente il “dubbio” – pur invalso in una parte della giurisprudenza di merito – che il limite della “decennalità” sancito dall’art. 119, IV co. TUB con riferimento al diritto alla copia di “singole operazioni” si estenda anche agli estratti conto.
L’argomentazione della Suprema Corte è netta e rovescia il paradigma di qualche isolata pronuncia di merito, sulla prestazione richiesta secondo “buona fede”.
Per gli Ermellini, la “buona fede”, lungi dall’ampliare il diritto del cliente (ed il correlativo obbligo di conservazione della Banca) alla consegna della documentazione ultradecennale, va invece osservata da altra prospettiva: essa «in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell’ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell’interesse della controparte (cfr. Cass. n. 12093 del 2001). Tale dovere di collaborazione, alla stregua di quanto normalmente previsto per i contratti di collaborazione, produce i suoi effetti fino a quando permane l’interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato della controparte a essere informata (cfr. Cass. n. 4598 del 1997)».
In ottica di bilanciamento degli interessi e dei “sacrifici” tra le parti, la S.C. conferma la ricostruzione del giudice d’appello, secondo cui «[…] sarebbe contrario a buona fede imporre alla Banca – la quale peraltro provvede all’invio periodico degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare – di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la Banca a conservare potenzialmente all’infinito una massa indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa»
D’altronde, non va confuso il contenuto dei diritti connessi alle pretese del correntista: «la pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto».
Ed ancora: «La giurisprudenza di legittimità ha ribadito, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 24641 del 2021, in motivazione), che l’articolo 119, comma 4, pone una disposizione di natura sostanziale: disposizione, cioè, diretta a (concorrere a) definire le obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente. Il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio, dunque, ha natura di diritto sostanziale la cui tutela è prevista come situazione giuridica «finale», e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione».
Detto in altri termini: a nulla rileva che la consegna documentale sia strumentale all’esercizio, da parte del cliente, di azione volta a ricostruire l’andamento del conto – eventualmente possibile anche oltre il decennio, salva la prescrizione delle rimesse cc.dd. solutorie. Il diritto a ricevere copia degli estratti è del tutto autonomo.
Non va dimenticato, infatti – e qui la Corte dimostra la volontà di contemperare gli interessi delle parti – che «il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti».
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DOCUMENTAZIONE BANCARIA – 119 TUB: PER I CONTRATTI NON VI È UN OBBLIGO DI CONSERVAZIONE A TEMPO INDEFINITO
L’OBBLIGO DI RENDICONTO È LIMITATO EX LEGE ALLA CONSEGNA DI DOCUMENTI ENTRO IL DECENNIO
Sentenza | Corte Appello Roma, Pres- Rel Giuseppe Lo Sinno | 03.11.2022 | n.6933
ART. 119 TUB: IL DIRITTO A CONSEGNA ESTRATTI CONTO È LIMITATO AL DECENNIO ANTERIORE
L’OBBLIGO DI RENDICONTO È ASSOLTO CON LA TRASMISSIONE DELL’ESTRATTO CONTO
Sentenza | Tribunale di Genova, Giudice Chiara Russo | 08.11.2022 | n.2504
119 TUB: L’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO È DECENNALE
NON SI ESTENDE ANCHE A DOCUMENTAZIONE ULTRADECENNALE DELLA QUALE LA BANCA PUÒ OPPORRE L’INDISPONIBILITÀ
Sentenza | Corte d’Appello Bari, Pres. Labellarte – Rel Noviello | 28.05.2021 | n.982
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