Provvedimento segnalato dall’Avv. Paolo Antonio Puliti del Foro di Prato
L’art.700 c.p.c. è attivabile solo qualora l’ordinamento non preveda, ai fini della tutela del diritto oggetto del ricorso, alcun’altro strumento processuale. Per questo motivo, l’ordine di consegna, per ottenere documentazione bancaria da un istituto di credito, può essere intimato con un decreto ingiuntivo per consegna di beni mobili.
La formazione dell’estratto conto in forma cartacea, oggetto dell’ordine di consegna, richiede solo la trasposizione su carta dei dati presenti negli archivi informatici della banca; il documento, cioè la registrazione del dato, preesiste all’ordine di consegna, e la formazione dell’estratto costituisce solo la modalità con la quale il documento (il complesso di documenti costituito dalle registrazioni di tutti i dati contabili pertinenti alla richiesta) potrà essere consegnato dalla banca al cliente, in esecuzione di un obbligo di dare, che prevale su quello del facere.
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Perugia, Giudice Ombretta Paini, con l’ordinanza dell’8 giugno 2020.
Si tratta di un interessante provvedimento col quale è stato respinto il ricorso ex art.700 c.p.c. di una Curatela fallimentare per ottenere da un istituto di credito documentazione bancaria relativa alla società fallita.
Il Giudice perugino ha rilevato, come motivo più liquido per la decisione, il difetto di residualità della procedura ex art. 700 c.p.c., ben potendo la curatela ottenere dal Tribunale un decreto ingiuntivo per consegna di beni mobili.
L’ordinanza si rivela interessante anche sotto il profilo della distinzione fra obbligazione di “dare” e di “fare” connessa alla obbligazione dedotta in giudizio, relativa alla richiesta non di documenti cartacei, ma di files informatici. L’Organo giudicante ha infatti ritenuto che questi, nel momento in cui debbano essere consultati da terzi estranei al personale dell’istituto, vengono evidentemente stampati così trasferendosi su supporto cartaceo, come tale certamente possibile oggetto di una vera e propria consegna. Il documento, cioè la registrazione del dato, preesiste all’ordine di consegna, e la formazione dell’estratto costituisce solo la modalità con la quale il documento (il complesso di documenti costituito dalle registrazioni di tutti i dati contabili pertinenti alla richiesta) potrà essere consegnato dalla banca al cliente, in esecuzione di un obbligo di dare.
È infatti evidente – specifica l’ordinanza – come la mera stampa di files informatici costituisca una prestazione accessoria all’obbligo di consegna di minima importanza, come tale non idonea a consentire di qualificare l’obbligo in questione in modo diverso da un mero obbligo di consegna. L’attività di mera stampa dei documenti informatici non rappresenta un impegno molto più significativo di altre modalità accessorie alla consegna.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILE: NON IMPUGNABILE CON RICORSO EX ART. 700 CPC
I PROVVEDIMENTI D’URGENZA HANNO ANCHE UNA FUNZIONE STRUMENTALE E INTERINALE, CARATTERIZZATA DALL’ANTICIPAZIONE DEGLI EFFETTI
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Maria Balletti | 03.01.2020
PIGNORAMENTO DIRETTO ART. 72 BIS DPR 602/73: INAMMISSIBILE RICORSO EX ART. 700 CPC PER OTTENERE LO “SBLOCCO” DEL CONTO CORRENTE
Vi è il difetto di residualità dello strumento cautelare
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 16.04.2019
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