L’obbligo di messa a disposizione documentale va limitato al decennio anteriore alla richiesta, secondo l’interpretazione coordinata, ben considerando che l’art.2220 c.c. non può trovare applicazione perché l’art.119 TUB è una norma speciale rispetto ad esso.
La banca non è tenuta a conservare documentazione negoziale inerente ad un rapporto definito alla pari per un periodo antecedente al decennio.
Non si può quindi dedurre la mancanza di un contratto iniziale dal tenore della risposta dell’istituto di credito e/o dal mancato inoltro del contratto scritto ultradecennale.
Non appare giustificato il riferimento alla necessità, per l’istituto di credito, di tenere conto del termine di prescrizione decorrente, per il correntista, dalla chiusura del rapporto, poiché è interesse non di chi si assume essere debitore ma di chi si afferma creditore conservare la documentazione necessaria a far valere il proprio credito, vero o supposto che sia, tenendo conto del termine di prescrizione.
Questo è la posizione assunta dalla Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 504 del 12 maggio 2020
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONSEGNA EX ART 119 TUB: NON PUÒ ESSERE RIFERITA A DOCUMENTAZIONE ULTRADECENNALE
È IN OGNI CASO INAMMISSIBILE UNA RICHIESTA GENERICA SENZA CHE SIA FORNITA ALCUNA INDICAZIONE SUL RAPPORTO CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Maurizio Ferrara | 23.03.2021 | n.219
RICHIESTA EX ART. 119 TUB: la documentazione richiesta non può essere ultradecennale
Confermata la lettura “restrittiva” della norma
Ordinanza | Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi | 12.01.2021
CONTRATTI BANCARI: la banca ha obbligo di conservazione fino a dieci anni dalla stipulazione
Il cliente risulta già ampiamente tutelato dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia
Sentenza | Tribunale di Chieti, Sez. dist. Ortona, Giudice Francesco Grassi | 28.12.2020 | n.179
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