La Banca che, a fronte della richiesta della cliente di consegnarle il contratto di conto corrente ex art. 119 TUB, le comunichi di non essere riuscita a reperirlo nei propri archivi, non può essere ingiunta alla consegna della documentazione contrattuale richiesta, in virtù del fatto che il configurarsi di un’impossibilità sopravvenuta della prestazione comporta il venir meno dell’obbligo di cui all’ingiunzione e la conseguente revoca del provvedimento.
E’ onere probatorio del cliente dimostrare gli eventuali pregiudizi subiti a seguito della mancata consegna della documentazione richiesta non potendosi configurare in tale ipotesi un danno in re ipsa.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Verona, giudice Fabio D’Amore con sentenza n. 2089 del 09.05.2017.
Nella fattispecie in esame una Banca proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona, che le aveva ingiunto di consegnare alla convenuta copia del contratto di conto corrente, domandando la condanna ex art. 96 c.p.c. dell’opposta.
Si costituiva in giudizio la Società opposta, chiedendo il rigetto delle domande attoree e la condanna della Banca al risarcimento dei danni.
Il Giudicante ha osservato che nel caso di specie la Banca opponente aveva comunicato alla Società di non essere riuscita a rinvenire il contratto di conto corrente nei propri archivi, pertanto l’Istituto di credito era incorso in un’impossibilità sopravvenuta della prestazione di consegna di copia del contratto di conto corrente.
In merito alle domande subordinate il Giudice ha ritenuto l’infondatezza della domanda di risarcimento del danno proposta dalla Società, non avendo questa offerto la prova nemmeno sotto il profilo causale di aver effettivamente subito un danno risarcibile in conseguenza della mancata consegna della documentazione contrattuale richiesta.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale di Verona ha revocato il decreto ingiuntivo opposto con rigetto delle ulteriori domande proposte dalle parti e condanna al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ORDINE DI ESIBIZIONE: VIGE LIMITE DECENNALE NEL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA BANCA E CLIENTE
L’ART. 119 CO.4 TUB È LEX SPECIALIS RISPETTO ALLA LEX GENERALIS DI CUI ALL’ART. 1713 C.C.
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante | 04.07.2016 | n.8336
ORDINE ESIBIZIONE: NEL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA BANCA E CLIENTE VIGE IL LIMITE DELLA DECENNALITÀ RISPETTO ALL’OPERAZIONE CONCLUSA
Ordinanza | Cassazione civile, sez sesta, Pres. Dogliotti – Rel. Genovese | 30.10.2015 | n.22183
119 TUB: LA BANCA NON E’ TENUTA A CONSERVARE I CONTRATTI
L’OBBLIGO PREVISTO DALLA NORMA RIGUARDA SOLO LA DOCUMENTAZIONE DELLE SINGOLE OPERAZIONI
Ordinanza | Tribunale di Roma, Pres. Marvasi – Rel. Carlomagno | 10.04.2015 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/119-tub-la-banca-non-e-tenuta-a-conservare-i-contratti
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno