ISSN 2385-1376
Testo massima
Anche la sentenza di interdizione può essere trascritta anche se non compresa nell’elenco tassativo dei provvedimenti di cui all’art.2643 cc soggetti a trascrizione.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Corte di Appello di Roma con decreto emesso in data 25/06/2013 in materia di trascrizione.
Nel caso di specie, il tutore di un soggetto, dichiarato interdetto dal Tribunale, aveva chiesto di trascrivere la sentenza di interdizione con riferimento agli immobili di proprietà dell’interdetto, al fine di rendere conoscibile, e, dunque, opponibile ai terzi, tale condizione, tuttavia il Conservatore dei Registri Immobiliari si era opposto a tale richiesta procedendo a trascrivere con riserva in quanto atto non tassativamente previsto dalla legge.
Avverso tale provvedimento il tutore ha proposto reclamo, il quale è stato respinto in primo grado e successivamente accolto in appello.
In particolare, la Corte territoriale, operando una logica interpretazione estensiva dell’art 2645 ter cc, che prevede la trascrizione degli atti di destinazione per la realizzazione degli interessi meritevoli di tutela riferiti a persone con disabilità, ha ritenuto che anche la sentenza di interdizione rientri nella fattispecie contemplata dalla norma atteso che nella stragrande maggioranza dei casi la condizione di chi viene dichiarato interdetto è più grave e richiede una più efficace tutela rispetto alla condizione di chi viene protetto tramite negozi di diritto privato (redatti in forma di atto pubblico), per cui sarebbe irragionevole garantire alle situazioni meno gravi una tutela più forte rispetto a quella apprestata per le situazioni più gravi.
In conclusione, dunque, la Corte di Appello di Roma ha autorizzato la trascrizione della sentenza di interdizione a tutela dell’interdetto e dei terzi atteso che, attraverso la trascrizione di tale provvedimento, qualunque sia la notizia cercata con riferimento ad un immobile determinato, si può apprendere immediatamente, senza consultare l’atto di nascita del venditore o il registro delle tutele, che il proprietario dell’immobile è incapace e sottoposto a tutela, offrendo così una maggiore garanzia sia per l’interdetto che per il terzo.
Testo del provvedimento
CORTE D’APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Decreto 25 giugno 2013
Composta dai magistrati:
dott. Mariangela Cecere PRESIDENTE
dott. Roberto Cimorelli Belfiore CONSIGLIERE
dott. Riccardo Scaramuzzi CONSIGLIERE REL.
riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale ex art. 113 disp. att. c.c., iscritto al n. 53195 del ruolo della volontaria giurisdizione del 2012,
vertente
TRA
XXXXX, tutrice di XXXXX,
RECLAMANTE
E
Agenzia del territorio, in persona del direttore pro-tempore, domiciliata presso l’Avvocatura generale dello stato che la rappresenta e difende.
RECLAMATA
PREMESSO CHE
con sentenza n. 16921 depositata il 13 settembre 1999 il Tribunale di Roma ha dichiarato interdetto XXXXX anche perché lo stesso, per eccessiva prodigalità, aveva dilapidato gran parte del suo consistente patrimonio alienando a terzi, per somme irrisorie, numerosi beni immobili dei quali era proprietario.
Con la sentenza di cui sopra il Tribunale nominava tutrice di XXXXX la sorella XXXXX.
XXXXX chiedeva all’Agenzia del territorio la trascrizione della sentenza di interdizione di XXXXX.
Il Conservatore dei RR. II. di Roma trascriveva con riserva la sentenza di interdizione, evidenziando che tale provvedimento giurisdizionale non è compreso nell’elenco tassativo di atti soggetti a trascrizione dettato dagli artt. 2643 e segg. c.c.
Contro la decisione del Conservatore XXXXX ha proposto reclamo dinanzi al Tribunale.
Il Tribunale ha rigettato il reclamo ribadendo che l’elencazione contenuta negli artt. 2643, 2645 e 2657 e segg. c.c. è tassativa e che in tale elenco la sentenza di interdizione non è compresa.
Contro la decisione del Tribunale XXXXX ha proposto reclamo dinanzi a questa Corte.
L’Agenzia del territorio si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del reclamo.
OSSERVATO CHE
la norma di cui all’art. 2645-ter c.c. si applica anche nel caso di specie atteso che, se riguardate sotto il profilo dello scopo perseguito dal legislatore, la fattispecie che qui ci occupa è una delle fattispecie espressamente contemplate dalla citata norma collimano perfettamente.
Il vincolo di destinazione imposto con atto negoziale su di uno o più beni immobili a tutela degli interessi di una persona disabile persegue, dal punto di vista della tutela del patrimonio di detta persona, uno scopo identico a quella della sentenza di interdizione.
Il legislatore ritiene espressamente che la trascrizione costituisca uno strumento tecnico-giuridico necessario per garantire che lo scopo del vincolo istituito dal negozio di diritto privato venga concretamente realizzato.
La sentenza di interdizione se non potesse avvalersi del medesimo strumento tecnico-giuridico finirebbe con l’apprestare a favore del disabile una tutela di gran lunga meno efficace di quella costituita dal negozio di destinazione ed una tale situazione creerebbe un grave ed ingiustificato vulnus al sistema delle tutele apprestato dal legislatore nella materia che ci occupa.
La considerazione appena svolta incide in maniera preponderante sull’orientamento interpretativo di questa Corte, atteso che nella stragrande maggioranza dei casi la condizione di chi viene dichiarato interdetto è più grave e richiede una più efficace tutela rispetto alla condizione di chi viene protetto tramite negozi di diritto privato (redatti in forma di atto pubblico), per cui sarebbe irragionevole garantire alle situazioni meno gravi una tutela più forte rispetto a quella apprestata per le situazioni più gravi.
È vero che il negozio che crea il vincolo di destinazione contiene la specifica individuazione degli immobili di proprietà dell’interdetto e che la sentenza di interdizione non ha, invece, tale caratteristica, ma ciò non costituisce un ostacolo alla interpretazione dell’art. 2645-ter c.c. nel senso qui sostenuto, atteso che nel nostro Ordinamento (salva una sola eccezione geograficamente assai limitata) la tenuta dei Registri Immobiliari è informata al principio nominale, con la conseguenza che, una volta trascritta la sentenza di interdizione, questa forma di pubblicità raggiungerebbe sempre il proprio scopo quale che sia la notizia di volta in volta ricercata con riferimento ad un immobile determinato (peraltro nel caso di specie la parte ha chiesto che la sentenza sia trascritta, con specifico riferimento agli immobili di proprietà di XXXXX al momento della pronuncia della sentenza e limitatamente a quelli nel territorio di competenza).
L’assoluta novità della questione e la mancanza sull’argomento di una disposizione legislativa specifica impone la compensazione delle spese.
PQM
accoglie il reclamo ed ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione (definitiva e senza l’apposizione della riserva) a favore e contro XXXXX, C.F. XXXXX, nato a Roma il XXXXX, della sentenza di interdizione n. 16921 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 20 novembre 1998 e pubblicata in data 13 settembre 1999, con riferimento ai seguenti immobili di proprietà dell’interdetto siti in Roma via XXXXX:
appartamento al secondo piano, XXXXX, riportato al NCEU del Comune di Roma alla Partita XXXXX;
autorimessa al piano seminterrato contraddistinta dal n. XXXXX riportato al NCEU del Comune di Roma alla XXXXX.
Spese compensate.
Roma, 25 giugno 2013.
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